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Beni culturali: 12 anni di battaglie… per lavorare

Angela Michela Rabiolo

Beni culturali: 12 anni di battaglie… per lavorare

martedì 08 Maggio 2012

Nel 2000 è indetto il concorso per dirigente tecnico e archeologo ma a distanza di anni in 70 restano funzionari per un cavillo. A Enna la Regione si appella a due sentenze e ne trascura una terza: ecco un nuovo dirigente

PALERMO – Per qualcuno il posto di lavoro non è affatto monotono. C’è l’umiliazione professionale continua che evita la noia. Francesca Valbruzzi è una delle 70 vincitrici del concorso indetto dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e pubblicato sulla Gurs del 14/04/2000 per la copertura di 347 posti di dirigente tecnico, storico dell’arte, archeologo. Doveva diventare dirigente ma oggi ricopre la mansione di funzionario direttivo.
Dopo anni di battaglie legali si trova di fronte all’ennesimo paradosso: dei 3 colleghi della sovrintendenza di Enna con il suo stesso problema, uno di loro raggiungerà finalmente la qualifica dirigenziale perché l’amministrazione regionale non si è appellata contro la decisione del giudice del lavoro ennese; la stessa amministrazione si appella invece contro la sua sentenza e quella dell’altra collega Alessandra Castorina. Francesca Valbruzzi, di fronte all’ennesimo sfregio commenta: “mi sento a disagio. Ho condiviso l’ufficio con il collega che presto diventerà dirigente. L’amministrazione sta umiliando la mia professionalità, io ho un dottorato di ricerca in Archeologia eppure ho dovuto lottare per poter svolgere incarichi all’interno della sovrintendenza come la progettazione dei fondi Ue”.
L’ulteriore paradosso dell’amministrazione regionale è quello di aver selezionato del personale per titoli per poi relegare i vincitori qualificati in posizione di subalternità a neodirigenti stabilizzati per anzianità.
Per cercare di capire il come si sia arrivati a questo punto bisogna partire dal bando di concorso pubblicato ad aprile del 2000. Un mese e un giorno dopo, il 15 maggio, entra in vigore la l.r. 10/2000 che istituisce il ruolo unico della dirigenza e priva delle competenze specifiche i vecchi dirigenti tecnici, oggi assimilabili ai manager, ai quali compete la responsabilità organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La nuova legge all’art.5 comprende nel personale in servizio anche quello da assumere in esito ai concorsi già banditi ma mette contemporaneamente la clausola “fino ad esaurimento”. Il concorso era infatti destinato anche a chi aspettava la stabilizzazione interna alle sovrintendenze, personale però spesso mancante dei titoli di alta specializzazione richiesti nel bando. Le previsioni del bando, che assegnavano ai vincitori l’VIII livello retributivo, vengono disattese dalla Regione che assume come dirigenti i vincitori degli altri concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della l.r. 10/2000 ma si prende 5 anni per fare la selezione per titoli del concorso ai BB.CC. Infine assume i vincitori come funzionari direttivi, carica sinora ricoperta da diplomati, senza precisare ruoli e competenze. In questa situazione si ritrovano circa in 70 in tutta la regione.
L’Assessorato alla Presidenza della Regione con nota n.21578 del 2004 propone l’inquadramento come funzionario ma uno stipendio da dirigente di VIII fascia, poi ridimensionato in VII dall’assessorato ai BB.CC. I vincitori iniziano i ricorsi individuali presso i giudici del lavoro. Le varie sentenze dei tribunali di Messina, Palermo, Caltanissetta, Trapani, Enna e Catania danno ragione ai ricorrenti. La Regione si appella alle sentenze e le Corti di Appello di Messina e Caltanissetta respingono i ricorsi. A ogni passaggio legale alcuni ricorrenti riescono a diventare dirigenti per scadenza dei termini, vizi formali o perché non vengono appellati. Il Cga entra in merito a un ricorso straordinario al Presidente della Regione e con il parere 644/06 dichiara l’infondatezza giuridica dell’inquadramento in D come funzionario direttivo. Con un parere del 19/05/2008 poi, l’Avvocatura Generale dello stato di Roma comunica all’assessore ai BB.CC. di non ravvisare utili motivi per ricorrere in Cassazione avverso le sentenze di appello. Nonostante il doppio parere l’amministrazione regionale manda in Cassazione alcune sentenze d’appello e ne ottempera altre riconoscendo altri 4 nuovi dirigenti.
Quando finalmente viene approvato in commissione Bilancio l’emendamento con l’interpretazione autentica delle norme contenute negli art. 5 e 6 della l.r.10/2000 i sindacati insorgono e una massiccia campagna mediatica determina lo stralcio della norma. Risultato: disparità di trattamento tra chi è diventato dirigente e chi, pur avendo vinto il concorso non lo è diventato.
Oggi ci ritroviamo funzionari competenti che diversamente dai colleghi delle sovrintendenze statali non possono ricoprire i molti posti vacanti delle unità operative pur avendone i requisiti professionali e dirigenti di importanti beni che non hanno alcuna competenza specifica, essendo entrati nei ruoli transitori della Regione solo per aver svolto pratiche di sanatoria edilizia per il Genio Civile.
 


I pareri del Cga non sono vincolanti in Sicilia
 
I vincitori del concorso hanno dalla loro parte la ragione e parte della giurisprudenza. Non avevano però fatto i conti con l’autonomia siciliana. Lo Statuto Siciliano prevede infatti che il Presidente della Regione possa adottare una decisione difforme dal parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa e che sia il Presidente stesso a decidere sui ricorsi straordinari, nel nostro caso il decreto assessoriale n.5359 del 3 marzo 2005 di nomina come funzionario e non dirigente.  Tutta la questione dell’inserimento dei vincitori ruota attorno alla natura del parere del Cga, vincolante per lo stato italiano ma sovrastabile dal Presidente della Regione per lo statuto siciliano. Con la legge 69/2009 si rende vincolante il parere del Cga ma non essendo state modificate le norme di attuazione dello statuto siciliano questo ha ancora facoltà di opposizione per cui i pareri del Cga sono vincolanti fino allo stretto di Messina, non oltre. Nel 2010 la Cassazione si pronuncia sul parere vincolante del Cga in materia di lavoro ma la questione resta aperta in Sicilia finché non verrà cambiato lo statuto, fonte del diritto di rango costituzionale che ha bisogno di un procedimento rinforzato per abrogarne o modificarne delle parti.

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