Il danno da overbooking aereo, possibile risarcimento per stress - QdS

Il danno da overbooking aereo, possibile risarcimento per stress

Katya Gulinello

Il danno da overbooking aereo, possibile risarcimento per stress

giovedì 24 Maggio 2012

Regolamento Ce 261/04: di solito rimborsato il prezzo del biglietto non fruito

PALERMO – Cosa si intende per overbooking? Quanti sanno il significato? Capita sovente che chi viaggia per lavoro coprendo quotidianamente più tratte, prenoti un posto su più aerei, riservandosi di decidere all’ultimo momento, a seconda dei propri impegni, su quale aereo viaggiare. Il comportamento appena descritto, anche se non propriamente corretto, non assumerebbe eccessiva rilevanza se chi lo pone in essere si preoccupasse di annullare le prenotazioni superflue. Statisticamente è provato che molto spesso si tralascia questa norma di correttezza dando così luogo al fenomeno noto con il termine di no-show.
Le conseguenze del no-show (mancata presentazione) sono risultate fortemente penalizzanti per le compagnie aeree, costrette a subire danni per il mancato utilizzo a pieno carico dei mezzi di trasporto.
Le compagnie hanno provato ad arginare questo fenomeno del c.d. overbooking. Questo ha creato non pochi problemi all’utente!
Quest’ultimo, pur essendo prenotato regolarmente su un volo e pur disponendo di un valido documento di trasporto ed avendo avuto l’accortezza di presentarsi puntualmente al check-in, può vedersi rifiutato l’imbarco sull’aeromobile perché lo stesso risulta già completamente occupato.
Almeno da un paio di anni mi occupo del fenomeno, ed è giusto che i viaggiatori sappiano che l’overbooking, nonostante sia una «scelta necessitata», viene fatta dal vettore a suo rischio e pericolo perché in tale ipotesi si verifica l’inadempimento del contratto di trasporto con conseguente responsabilità del vettore medesimo. Le compagnie, pertanto, potrebbero essere costrette a pagare rilevanti somme di denaro quali risarcimento danni.
Usualmente, tale risarcimento, tende a coincidere con il prezzo del biglietto non fruito, altre volte invece, la compagnia aerea potrebbe dover risarcire al passeggero anche il danno esistenziale c.d. «da stress».
Tale fenomeno risulta disciplinato dal regolamento CE 11 febbraio 2004, n. 261.
Cosa si deve fare quando vi trovate di fronte a situazioni come: “Mi dispiace non può partire i posti sono esauriti”. “Sul volo non ci sonno più posti liberi”. Queste espressioni tipiche, che i viaggiatori si sentono ripetere dalle compagnie aeree, creano un forte disagio per i passeggeri che magari si erano concessi un periodo di riposo per il recupero delle energie fisiche e psichiche.
Il danno derivante da overbooking è risarcibile secondo i parametri stabiliti dal regolamento comunitario salvo che il passeggero non provi di aver subito un maggior danno.
In concreto il danno da overbooking andrà ricondotto alla fattispecie del danno da cancellazione del volo laddove non venga proposto al passeggero l’imbarco su di un volo successivo, ovvero il passeggero, con il volo offerto in cambio venga a giungere a destinazione in un momento così lontano rispetto a quello previsto, da far perdere a costui l’interesse al trasferimento, mentre sarà ricondotto al danno da ritardo ovvero al semplice inadempimento, laddove il tempo di volo successivo sia sproporzionato rispetto a quello medio, o il passeggero usufruisca di livelli di comfort ed eleganza inferiori a quelli acquistati.
Attenzione e buon viaggio!
 


Standard elevati di protezione per i passeggeri
 
Il regolamento CE n. 261/2004 costituisce, rispetto al reg. CEE n. 295/1991, uno strumento sicuramente più completo ed avanzato nell’ottica di attribuire standard elevati di protezione per i passeggeri.
Nonostante tutto non sempre costituisce un efficace deterrente contro le condotte scorrette del vettore e ciò sia sotto il profilo della disciplina assistenziale sia sotto il profilo compensativo.
Non si può sottacere, che da indagini condotte dalla Commissione Europea sull’efficacia applicativa del reg. CE n. 261/2004 sono emerse alcune «criticità» per ovviare alle quali sono allo studio diverse possibilità di modifica. Le questioni più importanti sulle quali si è posta l’attenzione per eventuali futuri emendamenti riguardano l’estensione del Regolamento fino a comprendere anche voli in partenza da aeroporti extraeuropei eseguiti da vettori non comunitari nei casi in cui i passeggeri viaggino con biglietto venduto da un vettore comunitario oppure i casi in cui il volo faccia parte di un pacchetto turistico predisposto da un tour operator registrato nella Comunità; ma anche la modifica dell’ammontare della compensazione pecuniaria e l’applicazione ai casi di ritardo.

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