Riforma Pa: dalla Regione siciliana un passo indietro - QdS

Riforma Pa: dalla Regione siciliana un passo indietro

Lidia Piazza

Riforma Pa: dalla Regione siciliana un passo indietro

giovedì 24 Maggio 2012

Diritto al risarcimento del danno per violazione dei termini del procedimento subordinato alla diffida del cittadino. Con l’art. 11, co. 38, della legge di stabilità regionale n. 26/2012 modifica peggiorativa della L.r. 5/11

PALERMO – La vigente normativa in materia di procedimento amministrativo in Sicilia è stata introdotta, come è noto, dalla legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 che ha modificato i contenuti della “omologa” L.R. n. 10/91 e che aveva a propria volta recepito il dettato della famosissima legge statale n. 241/90.
A circa un anno dall’entrata in vigore della 5/2011, la legge di stabilità regionale (ex Finanziaria) n. 26 del 9 maggio 2012, introduce ora una modifica peggiorativa rispetto alle legittime aspettative degli utenti della pubblica amministrazione regionale.
La legge appena citata comprime l’esercizio del diritto al risarcimento del danno nel senso che esso non si determina più in modo automatico e diretto così come previsto in precedenza dall’art. 2, comma 4 quater della L.R. 10/91 (cosi come modificato dall’art. 2 comma 1 della 5/2011) secondo il quale semplicemente “Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, doloso o colposa, del termine per la conclusione del procedimento”.
Infatti, l’art. 11, comma 38, nella parte in cui inserisce dopo le parole “Le pubbliche amministrazioni previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte interessata all’amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento….’’  di fatto subordina il diritto al risarcimento del danno a ‘’un fare’’ del soggetto che deve concretizzarsi in uno specifico atto di diffida,  da trasmettere, entro i successivi trenta giorni rispetto a quelli previsti per la conclusione del procedimento, all’amministrazione inadempiente pena l’esercizio del suddetto diritto.
Risulta pertanto evidente come sia stato posto a carico del cittadino l’onere di agire per il riconoscimento del proprio diritto piuttosto che attendere lo spirare del termine previsto di conclusione di quello specifico procedimento. Ma soprattutto viene previsto un termine tassativo di 30 giorni per poter procedere alla diffida, scaduto il quale viene meno il diritto stesso ad agire.

La tutela del cittadino nelle previsioni della legge regionale n. 5 del 5.4.2011

Il presupposto della legge è stato quello di creare e ampliare i livelli di tutela del cittadino attraverso vari strumenti che si possono riassumere in :
• forme di responsabilità disciplinare amministrativa e dirigenziale nei confronti dei funzionari inadempienti rispetto ai termini procedimentali;
• l’obbligo del risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione in ipotesi di inosservanza dolosa o colposa dei termini stessi;
• termini massimi di conclusione dei singoli procedimenti.

Per questi ultimi sono stati  fissati dalla normativa dei termini di minore durata, non superiori a 60 giorni per procedure ordinarie, 150 giorni per procedure di particolare delicatezza o di maggiore complessità. Nei casi in cui l’inerzia dell’amministrazione si spingesse oltre le scadenze suindicate il procedimento dovrà comunque concludersi entro i 30 giorni successivi.
Al fine di accrescere quanto più possibile gli ambiti di tutela del cittadino, come conseguenza del cattivo operato di funzionari e/ dirigenti pubblici e migliorare di conseguenza l’efficienza di tutto l’apparato amministrativo,  l’art. 2 della legge in argomento ha introdotto un deterrente di notevole rilevanza ’’il risarcimento’’ quale indennizzo per il danno cagionato dai dipendenti della Pa regionale per  l’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.
Pertanto, in presenza dei presupposti  previsti  dall’articolo  appena citato,  il cittadino, a fronte del danno ricevuto per il mancato riscontro entro il termine stabilito, riesce e mitigare le  conseguenze negative e i disagi  subiti attraverso un determinato ristoro economico.

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