Contratto di viaggio, forma scritta a maggior garanzia del turista - QdS

Contratto di viaggio, forma scritta a maggior garanzia del turista

Katya Gulinello

Contratto di viaggio, forma scritta a maggior garanzia del turista

giovedì 31 Maggio 2012

Garantisce al viaggiatore un’adeguata informazione sui servizi pattuiti

CATANIA – Il nostro ordinamento giuridico prevede il principio della libertà di forma secondo il quale le parti contrattuali possono esprimere il loro consenso con qualunque mezzo idoneo.
Vi sono però dei contratti per i quali la legge richiede una determinata forma, a pena di nullità, (si dice che la forma è necessaria ad substantiam) nei quali la forma diviene elemento costitutivo del contratto.
Come deve essere concluso un contratto di viaggio? Ma soprattutto come deve essere formulato? Cosa accade se il contratto non viene formulato in forma scritta? Ovvero se vi sia forma scritta ma i termini dello stesso non siano chiari e precisi?
Relativamente al contratto di viaggio si pongono dei problemi interpretativi relativamente alla forma da adottare.
Da una parte gli artt. 5 e 18 Convenzione internazionale sul Contratto di Viaggio prescrivono il solo obbligo di rilasciare il documento di viaggio evidenziando che la forma richiesta non ha lo scopo né di responsabilizzare eccessivamente i contraenti, ne di condizionare la validità dell’accordo.
Da anni vi è un dibattito dottrinale per il quale è unanime ritenere che la forma scritta per il contratto di viaggio non è a pena di nullità, (c.d. forma scritta ad substantiam) e che comporta quindi il venir meno del contratto, al contrario molti sostengono che tale forma è soltanto utile per fini probatori (c.d. forma scritta ad probotionem).
Dall’altro la previsione contenuta nell’art. 85 c.d.c. stabilisce la forma scritta, ed in particolare al secondo comma prevede che al consumatore deve essere rilasciata una copia del contralto stipulalo, sottoscritto o timbralo dall’organizzatore o venditore e che il contratto venga redatto in termini chiari e precisi al fine di informare compiutamente il viaggiatore.
La dottrina ritiene, infine, che la forma scritta è prevista come modalità di adempimento dell’obbligo informativo gravante sull’operatore turistico, ed è necessaria per garantire al viaggiatore un’adeguata informazione in ordine ai servizi che vengono pattuiti.
L’invito alla stipulazione del contratto per iscritto potrà evitare non solo, spiacevoli inconvenienti, ma ha anche un’ulteriore e non meno importante motivazione.
Bisogna fare attenzione al fatto che oggi i contratti assicurativi presenti sul mercato garantiscono la responsabilità civile professionale delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator nella maggior parte dei casi escludono espressamente dalla copertura assicurativa i danni determinati dall’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 18 Ccv (Convenzione internazionale contratto di viaggio) con la conseguenza di cui all’art. 19 della Ccv.
Quindi, fate attenzione, al fine evitare situazioni spiacevoli seppur legittime dichiarazioni di non operatività della garanzia assicurativa, mi sento di caldeggiare la conclusione del contratto di viaggio nella forma scritta.
 

 
Convenzione internazionale contratto di viaggio
 
Per migliorare la comprensione del testo è opportuno richiamare la Convenzione internazionale contratto di viaggio, in particolare l’art. 18 prevede: 1) Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, deve contenere l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’organizzatore di viaggi essendo completata dall’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest’ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.
2). Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio, l’intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi  a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro.
L’art.19 prevede:1) Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto. In caso di violazione degli obblighi l’intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.

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