5xmille: istruzioni per la destinazione a favore di Onlus, Ong e volontariato - QdS

5xmille: istruzioni per la destinazione a favore di Onlus, Ong e volontariato

Angela Michela Rabiolo

5xmille: istruzioni per la destinazione a favore di Onlus, Ong e volontariato

giovedì 31 Maggio 2012

La misura, nata nel 2005 con l’ex ministro dell’Economia Tremonti, è stata stabilizzata in virtù del successo riscosso. Dal primo anno 16 milioni di contribuenti hanno approfittato della misura definita di democrazia fiscale

PALERMO – Il Ddl di Stabilità (ex legge Finanziaria) del 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011) prevede anche per l’anno 2011 la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5Xmille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università; sostegno della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; finanziamento delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. A decorrere dell’anno finanziario 2012 tra le finalità c’è anche l’attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (legge 15 luglio 2011, n.111).
Cos’è. Il 5Xmille, dopo essere stato annunciato da Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia, fa capolino nella Finanziaria 2005: una misura “in via provvisoria e sperimentale”, poi stabilizzata, che prevede per i contribuenti la possibilità di destinare il 5Xmille dell’Irpef scegliendo tra Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute, enti dediti alla ricerca scientifica e alla sanità, università, servizi sociali dei Comuni. Fin dalla prima edizione il 5Xmille  registra un’adesione superiore a ogni aspettativa: quasi 16 milioni di contribuenti hanno approfittato di questa misura che molti definiscono di democrazia fiscale (e che ha permesso la devoluzione di circa 328 milioni di euro). Un’adesione convinta e responsabile (che ha indicato nel no profit il settore altamente preferito): per la specifica destinazione infatti non basta una firma, occorre indicare il codice fiscale dell’ente che si vuole premiare e essersi informati sulla sua attività. Il meccanismo ha introdotto una forma di democrazia fiscale fondata sulla libertà di scelta dei contribuenti: la spesa efficiente è stata premiata, quella inefficiente tagliata in base a decisioni assunte dal basso.
Come funziona. Chiunque compili la dichiarazione dei redditi può decidere la destinazione del 5Xmille. I modi sono due: il primo è scegliere solo un settore. Quello del volontariato, piuttosto che quello della ricerca scientifica. Si appone una firma (solo in un settore) e si consegna il modulo al proprio datore di lavoro o all’intermediario per la trasmissione telematica. Si può anche (ed è la seconda maniera) riportare, oltre alla firma, anche il codice fiscale dell’ente nel settore di elezione, tranne il caso di scelta delle attività sociali dei comuni. Nel primo caso, l’importo del 5Xmille va ripartito fra tutte le organizzazioni del settore; nel secondo caso viene destinato proprio all’ente prescelto. Non è possibile effettuare più scelte: pertanto il contribuente può indicare un solo settore e un solo ente al quale destinare il proprio 5Xmille. Aderire all’iniziativa non comporta alcuna spesa né costi aggiuntivi a carico del contribuente: la scelta è gratuita e non modifica in alcun modo l’importo dell’Irpef dovuto. Si tratta infatti di una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per sostenere il mondo del no profit e della ricerca. Inoltre il 5Xmille  non sostituisce l’8Xmille, né impedisce di destinarlo allo stato, alla Chiesa Cattolica o alle altre confessioni religiose.
Metodo di accreditamento delle associazioni beneficiarie. Gli enti del volontariato possono presentare la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 21 marzo 2012, tramite i modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia. L’iscrizione doveva essere presentata entro il 7 maggio. A decorrere dal 2012, possono partecipare al riparto delle quote del 5Xmille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 1° ottobre, versando contestualmente una sanzione di 258 euro. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione. Ogni anno la richiesta va ripresentata. I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono spedire entro il 2 luglio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del Dpr n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Differenza tra 5 e 8Xmille. La scelta di destinazione del 5Xmille e quella dell’8Xmille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro. Due differenze fondamentali: la prima è la tipologia e il numero degli enti. Del 5Xmille beneficiano enti di natura privata e pubblica  che promuovono attività solidaristiche. Nel 2008, per esempio, si sono iscritti più di 70.000 enti. L’8Xmille è invece destinato a sei confessioni religiose e allo stato. Le prime destinano parte delle somme al sostentamento del clero e parte alle attività sociali da queste promosse. Lo Stato destina l’8Xmille al finanziamento di attività particolari, quali la lotta alla fame nel mondo, interventi in occasione di calamità naturali e l’assistenza ai rifugiati. La seconda differenza, rispetto al 5Xmille, risiede nella destinazione di quella parte di fondi che non sono stati assegnati ad alcun soggetto. Se il contribuente non firma alcun riquadro, la parte non optata del 5Xmille viene trattenuta dallo stato per la spesa corrente. Nel caso dell’8Xmille, invece, la parte non optata viene distribuita tra i partecipanti proporzionatamente alle scelte ricevute.
Quanto vale mediamente una firma al 5Xmille? Il valore medio della “donazione” è stato per il primo anno (l’unico per il quale si abbiano dati completi) pari a 25,70 euro.
Quanti soggetti hanno ricevuto firme? Partendo dai dati del 2006, per la categoria degli enti di volontariato, su più di 28.000 enti circa un migliaio non ha ricevuto alcuna preferenza.
Quali fasce di contribuenti hanno mostrato più attenzione a questo dispositivo? Dai pochi dati a disposizione, tra coloro che hanno optato per il 5Xmille, almeno 7 su 10 compilano il 730, pertanto sono lavoratori dipendenti o pensionati, o comunque chi non ha redditi da impresa o da lavoro autonomo. Pertanto il 5Xmille sembra aver fatto più presa nella fascia medio bassa, almeno nel primo anno.
Come vengono ripartiti i fondi di chi firma senza indicare codice fiscale? Su più di 26 milioni di contribuenti, 16 milioni (circa il 60%) ha optato per il 5Xmille, e a questi bisogna sottrarne circa 2,4 milioni che hanno presentato una dichiarazione con imposta netta pari a zero. Dei circa 13 milioni di contribuenti, il 78% ha espresso una preferenza. Il 22% che ha invece apposto solo la firma senza “preferire” alcun ente, si è visto “spalmare” il contributo in un modo curiosamente solidale. La parte “generica” (cioè quella derivante da dichiarazioni con le sole firme) è distribuita tra gli enti che hanno ricevuto almeno una preferenza in proporzione al numero di preferenze acquisite, ma in misura inversamente proporzionale al valore medio delle preferenze.
Rendicontazione e controlli. Dalla terza edizione (2008), gli enti che percepiscono i fondi dal 5Xmille devono – ad un anno di distanza dall’incasso – redigere un rendiconto sull’utilizzo delle somme. Il principio è corretto, anche se in realtà gli enti sono già obbligati a rendicontare l’utilizzo delle risorse comunque percepite.
Sui fondi ricevuti con il 5Xmille gli enti pagano le tasse? Gli enti non commerciali non pagano imposte su questi fondi. Le cooperative sociali (Onlus di diritto) e le cooperative Onlus invece, pagano le imposte anche su queste entrate nel caso non destinino queste risorse a riserva o non rispondano ad entrambi i seguenti requisiti: essere considerate cooperative di produzione e lavoro e avere un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci inferiore al 50% del totale degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie.

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