Credito d’imposta, ora tocca alla Regione - QdS

Credito d’imposta, ora tocca alla Regione

Dario Raffaele

Credito d’imposta, ora tocca alla Regione

martedì 12 Giugno 2012

Pubblicato sulla Guri dell’1 giugno il decreto interministeriale contenente le modalità di attuazione dell’art. 2 della L. 106/2011. Entro il 30 giugno dovrà adottare il provvedimento che definisce le procedure per ricevere i contributi

CATANIA – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’1 giugno il decreto interministeriale (ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ministero per la Coesione territoriale) contenente le modalità di attuazione dell’articolo 2 della Legge 106/2011, relativo all’istituzione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno.
Adesso sono le Regioni che devono fare la loro parte. La Regione siciliana (così come le altre interessate dal provvedimento: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna) avrà tempo fino al 30 di giugno per adottare il provvedimento necessario a stabilire le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta.
La Regione deve innanzitutto fissare un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 1° giugno. Questo termine varrà per la formazione della graduatoria (definita sulla base del criterio cronologico e nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili che per la Sicilia ammontano a 65 milioni di euro).
Con lo stesso provvedimento ciascuna Regione individua le ulteriori modalità da attivare per la ripartizione delle risorse residue.
La comunicazione dell’accoglimento dell’istanza costituisce il presupposto per fruire del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 8-bis dell’art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.

A chi è rivolta l’agevolazione
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato”. 
Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore “svantaggiato”:
• chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
• i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
• chi vive solo con una o più persone a carico;
• i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);
• chi è membro di una minoranza nazionale.
Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il “valore” del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”.
Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

 

 
Utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24
 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap.
Si perde il diritto al bonus quando: 1) il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; 2) i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; 3) vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

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