Violato il principio della riserva di legge oltre a quello dell’imparzialità e del buon andamento della Pa - QdS

Violato il principio della riserva di legge oltre a quello dell’imparzialità e del buon andamento della Pa

Lucia Russo

Violato il principio della riserva di legge oltre a quello dell’imparzialità e del buon andamento della Pa

mercoledì 08 Agosto 2012

Leggi approvate di tutta fretta il 30 luglio dall’Ars: gestione integrata rifiuti, quoziente familiare, ricerca sanitaria, Commissione pari opportunità. Il legislatore regionale non ha applicato gli articoli 3, 51, 81 e 97 della Costituzione oltre all’articolo 12 dello Statuto

PALERMO – “è di tutta evidenza che soggetti “ope legis” estinti alla data del 31/12/2012 non potranno mantenere la capacità giuridica con conseguente impossibilità per gli stessi di porre in essere qualsiasi attività giuridicamente rilevante quale ad esempio la stipula di contratti e la fatturazione dei servizi resi”. Un legislatore che si contraddice, è quello che denuncia il Commissario Aronica a proposito delle norme del disegno di legge n. 900 – Norme stralciate dal titolo “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti” – contenute nell’art. 1, comma 6 lett. b) punto 3 e lett. e) che apportano entrambe modifiche all’art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010. Un legislatore distratto che vìola gli articoli 3 e 97 della Costituzione, ma anche l’articolo 81, 4° comma della Costituzione.
La prima disposizione prevede che gli attuali consorzi e società d’ambito continuino ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d’ambito dalle istituende società consortili. La seconda norma invece dispone che, una volta costituite le società consortili e fino a quando non verrà aggiudicato il servizio al gestore unico, gli stessi consorzi e società d’ambito, in qualità di “soggetti già deputati”, debbano continuare ad assicurare alle medesime condizioni l’integrale e regolare prosecuzione delle attività”.
Secondo Aronica c’è pure violazione dell’art. dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione. Il Commissario richiama anche la recente Relazione della Corte dei Conti Sicilia: “La disposizione censurata, quindi, anche in relazione a quanto rilevato dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2011 (all. 1) potrebbe celare l’intento di regolarizzare “ex post” erogazioni di anticipazioni a soggetti non ammessi al beneficio in questione dalla vigente normativa”. Altra violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione deriverebbe anche dalla norma della lett. d) del comma 6 sempre dell’articolo 1: “dall’applicazione della norma potrebbe derivare una generale ed automatica assunzione di dipendenti a qualsiasi titolo di persone giuridiche di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico “id est” l’istituenda S.R.R., senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva”.
In merito al disegno di legge n. 608 dal titolo “Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia”, la norma contenuta nel 4° comma dell’art. 2 è, secondo il Commissario, contrastante con il dettato dell’art. 12, 4° comma dello Statuto Speciale che espressamente attribuisce al Governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall’Assemblea.
Nella norma si prevede il compito di determinare con decreto assessoriale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nell’erogazione delle prestazioni sociali.Tali disposizioni attuative, invece, secondo Aronica, non possono che essere contenute in un regolamento di esecuzione, cioè in uno dei regolamenti previsti dalla legge 23 agosto 1988 n. 400.
“Stante pertanto la suddetta qualificazione della norma, questa avrebbe dovuto essere emanata con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale nel rispetto del chiaro dettato del 4° comma dell’art. 12 e dell’art. 13 dello Statuto Speciale.
C’è di nuovo violazione dell’art. 81, 4° comma della Costituzione con il disegno di legge n. 483 dal titolo “Promozione della ricerca sanitaria”, infatti, sia pur meritevole di apprezzamento – sottolinea il Commissario –  l’articolo 8 prevede che l’Assessore regionale per la salute  è autorizzato a utilizzare una quota a valere sull’1% del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell’art. 66, comma 9 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Ebbene, l’art. 66, comma 9 della cennata legge regionale n. 25 del 1993 stabilisce le modalità ed i criteri per l’assegnazione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere. Il legislatore, invece, con il Ddl 483, anzicchè procedere al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi oneri, si limita piuttosto ad inserire una nuova finalità per l’utilizzo delle risorse esistenti.
Infine è stato violato il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa nonché quello di imparzialità e del buon andamento con il Ddl n. 184-354 dal titolo “Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione”. La norma contenuta nell’articolo 3, comma 5 dell’iniziativa legislativa dà adito a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
La disposizione in questione, infatti, nel disporre che le componenti della Commissione regionale per la promozione di condizione di pari opportunità restano in carica fino alla scadenza della legislatura in cui sono state nominate, prevede altresì che “esse continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione”. In pratica, i membri della Commissione in questione possono permanere “sine die” in carica, condizione non giustificata dalla natura della Commissione stessa.

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