Redditest, spesa del contribuente coerente con i guadagni dichiarati - QdS

Redditest, spesa del contribuente coerente con i guadagni dichiarati

Salvatore Forastieri

Redditest, spesa del contribuente coerente con i guadagni dichiarati

mercoledì 05 Dicembre 2012

Operazione di autodiagnosi fiscale che non va in rete ma che resta assolutamente riservata. A cosa serve il nuovo software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

ROMA – È da pochissimi giorni che siamo in possesso del “redditest”, il software che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti per verificare la propria situazione fiscale in relazione alle spese sostenute ed ai redditi dichiarati.
Si tratta di una operazione che risponde, molto probabilmente, ad una duplice esigenza. Da un lato, infatti, l’Agenzia delle Entrate cerca di aumentare la tax compliance, operando con strumenti preventivi, prima di passare a quelli repressivi.
 
Dall’altro, cerca di avvicinare il contribuente verso la nuova filosofia dell’accertamento sintetico, ossia quello che, per recuperare somme sottratte alla tassazione, piuttosto che fare i controlli con i metodi tradizionali, si preferisce monitorare le uscite e, successivamente, utilizzare l’importo complessivo delle spese allo scopo di verificarne la coerenza con i redditi dichiarati.
Così, in attesa di conoscere il vero “redditometro”, l’Agenzia delle Entrate cerca di fare opera di prevenzione, dando la possibilità di una “autodiagnosi fiscale”. Basta seguire le semplici istruzioni a video, compilare i vari quadri, inserire le spese sostenute nel corso dell’anno 2011 ed il reddito complessivo dichiarato, ed una striscia verde o rossa segnalerà, rispettivamente, la coerenza o la non coerenza.
L’operazione avviene all’interno del proprio PC, non va in rete, per cui è assolutamente riservata. Rappresenta, comunque, un campanello d’allarme quando il programma segnala che le spese sostenute non si conciliano con l’entità del reddito evidenziato. In questo caso il contribuente può adeguare l’importo del reddito, oppure scegliere di non far nulla, riservandosi di giustificare successivamente lo scostamento qualora l’Ufficio dovesse sottoporlo a controllo vero e proprio con il “redditometro”.
I dati richiesti nel questionario, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, rispecchiano i criteri sui quali si basa l’accertamento sintetico, per cui riguardano le spese più significative della famiglia, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e dell’area geografica di residenza.
A questo scopo il territorio è stato suddiviso in cinque aree territoriali (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole) e prese in considerazione 100 voci di spesa da mettere a confronto con i redditi familiari, la maggior parte delle quali direttamente rilevabili dall’Agenzia delle Entrate dalle proprie “banche dati” ed altre valorizzate attraverso il contributo statistico dell’ISTAT (quelle relative ai consumi indispensabili, come quelli alimentari).
Attenzione. Il redditest non è un sistema di accertamento, ma soltanto un facile ed immediato sistema per diagnosticare una condizione di allarme.
Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, infatti, l’eventuale controllo vero e proprio sarà molto più preciso e mirato, escludendo che possano essere prese in considerazione le situazioni marginali e sottolineando che qualunque accertamento eseguito con i nuovi sistemi presuntivi saranno sottoposti ad un doppio contraddittorio con il contribuente, quello previsto ad hoc dalla recente normativa sull’accertamento sintetico e quello, eventuale, previsto dalla legge in caso di accertamento con adesione.
In pratica, il redditest dovrà essere soltanto uno strumento di compliance, assimilabile all’invio delle “lettere-segnalazioni di scostamento” inviate l’anno scorso e che saranno inviate quest’anno, operazione da cui ci si aspetta un gettito abbastanza significativo proprio grazie alla spinta all’adesione spontanea.
E qui si innesta, però, il rischio, paventato da alcuni, che questo strumento, seppure preventivo e dipinto con la caratteristica dell’assoluta “innocenza”, possa indurre i contribuenti a “spendere di meno” oppure, peggio ancora, a spendere “in nero”, con le conseguenze facilmente immaginabili per la nostra economia. C’è da dire, pure, che, effettuate alcune simulazioni, sono stati molti i casi di non coerenza in presenza di situazioni molto ricorrenti, incoerenze talvolta risultate determinate anche dalla collocazione geografica del contribuente.
L’Agenzia, però, cerca di rassicurare l’opinione pubblica, evidenziando l’intenzione di concentrare l’attenzione solo verso situazioni patologiche di significativa entità. Il Direttore Befera, più in particolare, ha precisato che chi non è evasore non ha nulla da temere e che la mancata coerenza può trovare tante giustificazioni, come nel caso di eredità e donazioni.
Si ricorda che l’accertamento sintetico, nell’attuale versione, è previsto dall’articolo 38 del DPR 29/09/1973, n. 600, modificato dall’articolo 22 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e rappresenta uno degli strumenti accertativi utilizzabili nell’ambito dell’attività di controllo delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Riguarda gli accertamenti relativi ai redditi del periodo d’imposta 2009 e quelli successivi. La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato (reddito complessivo accertabile maggiore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato dal contribuente). L’ufficio finanziario che procede all’accertamento sintetico del reddito complessivo, inoltre, ha sempre l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, di persona o a mezzo di rappresentante, per fornire eventuali elementi di prova a proprio favore, e successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.
Il nuovo accertamento sintetico si basa:
1. sulla presunzione che qualsiasi spesa sostenuta (criterio di cassa) dal contribuente nell’anno d’imposta, anche quella per incrementi patrimoniali, sia stata finanziata con redditi posseduti nello stesso periodo (“sintetico puro”);
2. sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale (il “nuovo redditometro”). Con riferimento al redditometro, il legislatore, prendendo atto che l’elenco dei beni e servizi a contenuto induttivo, definiti dai decreti ministeriali del 1992, non corrisponde più ai moderni stili di vita e di consumo, ha voluto la loro sostituzione con elementi di capacità contributiva individuati attraverso l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Allo stato attuale, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze alla base del funzionamento del nuovo redditometro non è stato ancora emanato.
I due strumenti accertativi (sintetico puro e redditometro) dovrebbero essere alternativi, ma probabilmente potrebbero trovare un impiego sinergico, se ritenuto opportuno in base alle risultanze istruttorie, eventualmente anche utilizzando gli studi di settore, quando la persona fisica destinataria del controllo sia anche un lavoratore autonomo.
Nell’ottica dell’inversione dell’onere della prova, che caratterizza il principio della presunzione legale relativa, come era già previsto anche nella precedente stesura, il contribuente potrà provare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito, ad esempio, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, oppure dimostrare che le spese effettuate, ritenute non coerenti con l’ammontare del reddito dichiarato, abbiano diversa e legittima giustificazione.

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