“Sblocca debiti” è ora di muoversi - QdS

“Sblocca debiti” è ora di muoversi

Antonio Leo

“Sblocca debiti” è ora di muoversi

sabato 27 Aprile 2013

Istruzioni per l’uso. In arrivo le scadenze per l’applicazione del decreto legge 35/2013, già dalla prossima settimana. Pene pecuniarie per i dirigenti che non provvedono entro lunedi 29 alla registrazione in piattaforma

PALERMO – Il Decreto legge 35/2013, noto anche come “Sblocca debiti”, in quanto libera uno spazio di 40 miliardi entro i quali le Pubbliche amministrazioni possono pagare i creditori inferociti, è un testo corposo che a una prima lettura può sembrare particolarmente ostico. Proviamo a mettere un po’ d’ordine, specie alla luce delle imminenti scadenze. Termini che metteremo in evidenza affinché a nessuno sfugga la responsabilità dei dirigenti di fronte ai cittadini. D’altro canto l’ignoranza si pagherà cara: il testo governativo non è esente da meccanismi sanzionatori verso quei dirigenti che non faranno l’impossibile per utilizzare “lo spazio” messo a disposizione dal Governo. 

I quattro destinatari del decreto
Il provvedimento, anzitutto, prevede un fondo da 26 miliardi di euro suddiviso in tre sezioni (comunicanti) per il pagamento dei debiti degli Enti locali, delle Regioni e delle Province autonome per debiti diversi da quelli sanitari, e sempre delle Regioni ma per debiti sanitari.
Vengono stanziati, inoltre, in base all’art. 5 comma 2 del decreto oggetto della nostra trattazione, 500 milioni di euro per il pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato (sempre maturati al 31 dicembre 2012).

Per i dirigenti 100 € di sanzione per ogni giorno di ritardo
Gravissime sono le sanzioni che colpiranno i dirigenti inadempienti. In particolare questi saranno soggetti ad accertamenti della Corte dei Conti e verranno puniti nel caso in cui, senza giustificato motivo, abbiano omesso di richiedere, nei termini e nei modi indicati, gli spazi finanziari per sostenere i pagamenti alle imprese, oppure non siano stati effettuati pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi.
Nel dettaglio potranno essere sanzionati con il taglio del trattamento economico fino a due mensilità. L’art. 7 del decreto poi prevede una precisa pena pecuniaria a carico dei “dirigenti responsabili” che non abbiano provveduto, entro il 29 aprile, a registrare la loro amministrazione presso la piattaforma elettronica predisposta dal Mef. In tal caso, i dirigenti incorrono in responsabilità dirigenziale e disciplinare ex Dl 165/2001 e sono assoggettati a una sanzione pecuniaria “pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica”.

 


Gli Enti locali potranno saldare debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
 
Il testo governativo ha allentato la morsa del Patto di stabilità verso gli Enti locali entro uno spazio che arriva a 5 miliardi di euro. Nei limiti di questo tetto, Province e Comuni potranno saldare una parte dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 e derivanti da fatture o da altra richiesta di pagamento, vantati dalle imprese e dagli altri fornitori nei confronti della Pubblica amministrazione.

Lunedì 29 aprile termine ultimo per accreditarsi presso la piattaforma elettronica
Per i Comuni e le Province (debitori verso i fornitori) e per le Regioni (debitori verso gli Enti locali) il tempo per usufruire del “paracadute” statale sta per scadere. Il 29 aprile (cioè dopodomani) è l’ultimo giorno utile per accreditarsi presso la piattaforma elettronica ministeriale per le certificazioni.

Martedì 30 aprile: entro questa data il quadro dettagliato dei debiti
Il giorno successivo, cioè il 30, scatta l’altro termine: entro martedì gli Enti locali dovranno aver ricostruito il puzzle dettagliato dei debiti al 31 dicembre del 2012. Il quadro delle passività è fondamentale, in quanto costituisce la base per chiedere gli spazi finanziari per sostenere i pagamenti o, ove manchi la liquidità, l’anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.

Entro il 15 maggio il nuovo decreto dal ministero Economia
Entro il 15 maggio, poi, il ministero dell’Economia dovrà emanare un nuovo Decreto indicante l’ammontare degli importi che ciascun ente potrà escludere dal Patto di stabilità.
Naturalmente tutti i Comuni non verranno trattati allo stesso modo: la distinzione tra enti, virtuosi e non, sarà determinante per la scelta delle modalità di erogazione delle somme. Anzitutto i tetti “generali” sono due: ciascun Comune o Provincia può procedere al pagamento dei debiti maturati sino al 31 dicembre 2012 nei limiti del 13% delle disponibilità liquide presenti in tesoreria al 31 marzo 2013 e comunque non oltre il 50% degli spazi finanziari che intendono sbloccare “immediatamente” con il meccanismo del Decreto. Ma naturalmente questo vale nella misura in cui le amministrazioni si trovano in cassa disponibilità liquide “congelate” dal Patto di stabilità.

 

 
Anticipi da Cassa depositi e prestiti da restituire in non più di 30 anni
 
Per gli Enti che non sono in grado di far fronte ai pagamenti il ministero dell’Economia ha predisposto la strada degli anticipi a mezzo Cassa depositi e prestiti.
Le modalità di accesso alla Cassa dovranno essere definite in un apposito “Addendum” alla convenzione tra Stato e Cdp. Una cosa però è già certa: le anticipazioni di liquidità concesse dovranno essere restituite secondo un piano di rate costanti che non potrà protrarsi per più di 30 anni. Unica differenza per i Comuni che hanno chiesto l’aiuto anti-dissesto previsto dalla Legge 213/2012 (e che chiedono il prestito alla Cdp) è la necessità di modificare il piano di rientro obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione dell’anticipazione, nonché di stanziare almeno il 50% dei residui attivi per cinque anni come fondo svalutazione crediti.
 


Regioni, obblighi verso enti locali e Servizio sanitario nazionale
 
Qui bisogna fare una doverosa premessa: il decreto fa una distinzione netta tra la Regione in veste di debitore verso gli Enti locali e la Regione in qualità di debitore verso il Servizio sanitario nazionale. Talmente netta che a ciascun settore è dedicata un’apposita sezione di quel fondo da 26 miliardi di euro (10 per il 2013 e 16 per il 2014) di cui parlavamo poc’anzi. Analizziamole una alla volta.

Regioni debitrici verso Comuni e Province
Le amministrazioni regionali possono accedere alla Sezione legata agli Enti locali esclusivamente “per pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 e diversi da quelli finanziari e sanitari”, ovvero “dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine”. Si tratta in pratica di una vera e propria richiesta di prestito, con una condizione: che gli anticipi siano destinati a coprire per almeno il 66% i debiti verso Comuni e Province (mentre la quota residua potrà essere destinata ai fornitori). Anche qui il tempo a disposizione dei governatori è praticamente finito.
Entro il 30 aprile. In sintesi le Regioni e le Province autonome per attivare la “richiesta di prestito allo Stato” devono entro il 30 aprile: scrivere provvedimenti in grado di coprire anticipo e interessi, presentare un piano dettagliato dei pagamenti e sottoscrivere con l’Economia un contratto che definirà le modalità di erogazione e restituzione di queste somme.
Entro il 15 maggio 2013 (e il 15 febbraio 2014, per l’annualità successiva) il Ministero ripartirà tra le Regioni le risorse disponibili con criterio proporzionale (in questa sezione sono stati stanziati 3 miliardi per il 2013 e 5 miliardi per il 2014), a meno che la Conferenza Stato-Regioni non individui una modalità alternativa (entro il 10 maggio).

Regioni debitrici verso gli Enti del Ssn
Veniamo alla Sanità. Nella Relazione al Dl 35/2013 si evidenzia che esistono “alcune importanti situazioni di persistenti crediti degli enti del Ssn (per esempio le Asp, nda)  verso le rispettive Regioni, per quote di finanziamento non erogate dalle Regioni stesse ai propri enti ancorché incassate dallo Stato o stanziate nel bilancio regionale”. Insomma, si è creato un meccanismo perverso in cui le Regioni prima autorizzano gli Enti del Ssn a spendere (iscrivendo le somme nei bilanci preventivi) e poi non erogano quanto dovuto “per mancanza di liquidità”. È proprio questa crisi di liquidità che ha indotto il legislatore a inserire nel Decreto un fondo specifico per questi debiti “specialissimi”. L’articolo 3 mette a disposizione un’anticipazione, 14 miliardi di euro, in favore delle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari accumulati al 31 dicembre 2012.
Entro il 15 maggio. Questi 14 miliardi sono spalmati in due tranche: un primo riparto di 5 miliardi verrà effettuato subito, entro il 15 maggio, sulla base di dei dati disponibili ancorati al volume del ritardo dei pagamenti dei debiti sanitari.
Entro il 15 dicembre. La somma restante (9 miliardi di euro) verrà erogato dopo che la Regione avrà fatto pervenire, entro il 15 dicembre 2013, al Mef una richiesta di prestito. Naturalmente ci sono delle condizioni: le Regioni devono garantire le coperture per la restituzione allo Stato, presentare un piano di pagamento di questi debiti allegando anche l’elenco dei fornitori che saranno pagati e i relativi importi. Inoltre dovranno sottoscrivere con il Mef un contratto che preveda sia le modalità di erogazione delle somme, sia la successiva restituzione entro un periodo di tempo non superiore ai 30 anni.

 

 
Scadenze vicine anche per le Amministrazioni dello Stato
 
L’ultima parte del Decreto riguarda il pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato. In realtà, come specifica l’art. 6 a ciò dedicato, non viene istituito un fondo ex novo come per quanto riguarda le tre Sezioni di cui sopra. Viene rifinanziato con 500 milioni di euro il fondo istituito con la Legge 266/2005, a sua volta creato per provvedere all’estinzioni dei debiti pregressi contratti dagli organi centrali.
Destinatari del provvedimento sono i Ministeri che intendano estinguere i debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Entro il 30 aprile l’elenco dei debiti scaduti

Per avvalersi del fondo devono, entro il 30 aprile, predisporre e trasmettere al ministero dell’Economia un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico e con l’indicazione dei relativi importi. Il decreto inoltre specifica che i “debiti devono essere aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi ai fitti passivi”.

Entro il 15 maggio il Ministero procede alla distribuzione delle somme
Entro il 15 maggio, il ministero dell’Economia dovrà procedere alla distribuzione delle somme presenti nel fondo secondo l’elenco pervenuto dai singoli Ministeri. Ma “in caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito dal Ministero dell’Economia proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute”. Anche le Amministrazioni centrali, con debiti pregressi, entro il 29 aprile dovranno registrarsi sulla Piattaforma informatica per il rilascio delle certificazioni.

Inoltre i Ministeri hanno altri due obblighi: anzitutto dal 1° di giugno e non oltre il 15 settembre 2013 devono comunicare l’elenco completo dei debiti per somministrazioni, fornitura e appalti al 31 dicembre 2012; in secondo luogo, entro il 30 giugno, devono comunicare ai creditori, anche tramite email, l’importo e la data entro cui verranno pagati i debiti. L’inadempienza costerà cara: l’omessa comunicazione, infatti, rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.
È chiaro che anche nei casi in cui sono coinvolte le Regioni o lo Stato si applica l’art. 7 del Dl 35/2013 che prevede esplicite sanzioni per i dirigenti negligenti o inadempienti.

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