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Acquisto prima casa: è ripartito il fondo di solidarietà per i mutui

redazione

Acquisto prima casa: è ripartito il fondo di solidarietà per i mutui

mercoledì 01 Maggio 2013

Consente la sospensione del debito fino a un massimo di 18 mesi

PALERMO – Dal 27 aprile è ripartito il “Fondo di solidarietà” per i mutui prima casa; ricordiamo che questo Fondo permette a chi è in difficoltà economiche di sospendere, fino ad un massimo di 18 mesi, il pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
La sospensione delle rate non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria; inoltre, non sono richieste garanzie aggiuntive e la sospensione viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.
In pratica il Fondo ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo (con esclusione della componente di “spread”), in quanto serve a sostenere i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione.
Ricordiamo che hanno diritto a beneficiare del sostegno i beneficiari di mutuo che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:
•    cessazione del rapporto di lavoro (anche parasubordinato) con attualità dello stato di disoccupazione (non dovuta però a risoluzione consensuale, risoluzione per raggiungimento età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
•    morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Queste situazioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio. Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro ed in possesso di indicatore ISEE (reddito annuo) non superiore a 30.000 euro.
La domanda di sospensione deve essere presentata direttamente presso la banca che ha erogato il mutuo con la modulistica ufficiale aggiornata; la stessa è disponibile sia sul sito del MEF (www.dt.tesoro.it) sia sul sito di Consap Spa (www.consap.it).
La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza alla Consap che, verificati i presupposti, rilascia alla banca il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Quindi la banca comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

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