Credito d’imposta al traguardo 44 mln di euro per 1.184 imprese - QdS

Credito d’imposta al traguardo 44 mln di euro per 1.184 imprese

Dario Raffaele

Credito d’imposta al traguardo 44 mln di euro per 1.184 imprese

giovedì 30 Maggio 2013

Pubblicato sul sito internet dell’assessorato al Lavoro e del Fse la graduatoria delle imprese beneficiarie. Sulla Gurs di domani la comunicazione ufficiale. Si chiude un percorso durato 10 mesi

PALERMO – Sembra essere prossima al traguardo la marcia a passo di lumaca del credito d’imposta, misura vitale per le imprese siciliane, ma che ha tenuto per 10 lunghi mesi i ritmi sonnolenti della Regione. Tanto è passato da quando, con l’avviso pubblico n. 1 del 25 luglio la Regione siciliana ha adottato il provvedimento necessario a stabilire le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta previsto dalla L. 106/2011.
Lo scorso 15 maggio la Corte dei Conti si è espressa positivamente sulla graduatoria finale, vistando il relativo decreto firmato dal dg del dipartimento Lavoro. Ma tale decreto ha poi impiegato 7 giorni per arrivare sui tavoli dello stesso Assessorato al Lavoro. Sette giorni per compiere un tragitto di soli 2,5 km con la conseguenza che la pubblicazione della graduatoria in Gazzetta è slittata di una settimana. Ma tant’è. Finalmente sulla Gurs di domani verrà data comunicazione ufficiale della pubblicazione sul sito del Dipartimento Lavoro e su quello del Fse della graduatoria tanto attesa. Impegnati 44,39 milioni sui 65 disponibili. Restano dunque 20 milioni di euro di risorse residue per una seconda tranche di finanziamento (della riapertura dell’avviso – ci fanno sapere dall’Assessorato – verrà data comunicazione sul sito istituzionale del Dipartimento lavoro).

A chi è rivolta l’agevolazione

L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato”.   Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore “svantaggiato”:  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; • i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;  • chi vive solo con una o più persone a carico;  • i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);  • chi è membro di una minoranza nazionale. Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.  

Il “valore” del credito d’imposta 
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”.  Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso.
Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento “F24”, indicando il codice tributo che  comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della pubblicazione degli elenchi ammessi a beneficio.
Il credito d’imposta non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap. 
Si perde il diritto al bonus quando: 1) il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; 2) i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; 3) vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario. 

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