Regole per l’esenzione dal ticket - QdS

Regole per l’esenzione dal ticket

Andrea Carlino

Regole per l’esenzione dal ticket

mercoledì 26 Giugno 2013

Nella Gurs n. 29 del 2013 il decreto sul periodo minimo di validità dell’esonero dalle spese sanitarie. Si terrà conto delle caratteristiche della malattia e della durata del trattamento

CATANIA – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (n.29/2013) il decreto, a firma dell’assessore alla Salute, Lucia Borsellino, sulla “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell’8 febbraio 2013. ll decreto assessoriale recepisce l’accordo siglato il 25 ottobre scorso tra Stato e Regioni.
Nel provvedimento, è indicato, come si legge nell’articolo 1, “il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”, rilasciato ai sensi del decreto del ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329. Per l’individuazione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione, si è convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie “Internazional classifi cation of diseases-IX – clinical modifìcation (Icd-9-cm)”.
Inoltre si è convenuto con l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012 (Rep.Atti n. 204/Csr), sulla definizione dei tempi minimi di validità dell’attestato di esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell’art. 4, comma 4 -bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di differenziare il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l’evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione.
I prescrittori cureranno i tempi di esecuzione di tale prestazione facendola coincidere con una delle visite di follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie. Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria rivalutazione clinica e prognostica del paziente che potrà avere i seguenti esiti: a) la riscontrata guarigione clinica ; b) il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente; c) il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata.
Le Aziende sanitarie locali rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto”. Ciò significa che le Asl non sono tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della loro scadenza. L’individuazione di una durata limitata dell’attestato di esenzione non preclude naturalmente il diritto dell’assistito all’ eventuale rilascio di un nuovo attestato, nel caso in cui, alla scadenza,  persista la condizione di malattia.
 

 
Alle Regioni la facoltà di fissare termini di validità diversi, ma mai inferiori a quelli del decreto
 
CATANIA – Le Regioni hanno facoltà di fissare periodi di validità dell’attestato diversi, ma mai inferiori a quelli indicati dal decreto. Rimangono invariati i tempi di validità dell’attestato già previsti dal decreto 329/1999 e successive modifiche e dalle indicazioni fornite dalla circolare n. 13 del 13 Dicembre 2001 “Indicazioni per l’applicazione dei Regolamenti relativi all’esenzione per malattie croniche e rare” per le seguenti malattie o condizioni: dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva, soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto, soggetti in attesa di trapianto. “Al fine di evitare, si legge nelle linee guida del provvedimento, al cittadino eventuali disagi economici, sarà opportuno che la visita specialistica, si finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell’attestato di esenzione, sia eseguita entro il periodo di validità dell’esenzione”, in modo che la prestazione, considerata quale “visita di controllo”,  non venga assoggettata al pagamento della quota di partecipazione.

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