Mediazione obbligatoria, novità tra costi e avvocati onnipresenti - QdS

Mediazione obbligatoria, novità tra costi e avvocati onnipresenti

Roberto Quartarone

Mediazione obbligatoria, novità tra costi e avvocati onnipresenti

venerdì 19 Luglio 2013

Accolti gli emendamenti: resta obbligatoria, ma stop a sanzioni per chi rifiuta. Quattro anni di test. Ministro della Giustizia Cancellieri contro l’avvocatura: “Lobby che blocca riforme”

PALERMO – Sembrava ormai tramontata la pratica della mediazione obbligatoria, con gran sollievo (e risparmio) per chi intendeva intraprendere un’azione legale e non doveva più fare un passaggio in più prima di entrare in un’aula di tribunale. Saltando la sentenza della Corte costituzionale sull’eccesso di delega, il Dl 69/2013, il famoso decreto “del fare”, fa riapparire invece la norma che riguarda la conciliazione giudiziale e le modifiche al Dlgs 28/2010 (“Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”).
“Chi intende esercitare in giudizio – recita l’articolo 84 del decreto – un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Gli ambiti di applicazione, così, rimangono quasi uguali rispetto al passato: manca solo il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
“Il giudice – aggiunge l’articolo 77 – alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa”.
Le principali novità riguardano i tempi e i costi delle procedure. La conciliazione durerà infatti massimo tre mesi, non quattro, e il primo incontro con il mediatore (che dovrà stabilire se perseguire questa strada o tornare dal giudice) dovrà essere convocato entro il primo mese dalla domanda di conciliazione. Se il mediatore stabilisce subito l’impossibilità di raggiungere un accordo, l’importo massimo delle indennità di mediazione per ciascuna parte è cambiato e va da 60 a 200 euro a seconda del range del valore della lite.
Mercoledì mattina, tuttavia, dalla commissione Giustizia e Bilancio della Camera è uscito un testo molto cambiato. Complici le rimostranze dell’avvocatura, che il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha definito una “lobby che blocca le riforme” e che ha effettivamente ottenuto qualche successo. A cominciare dalla precarietà che assume la procedura: sarà “testata” per quattro anni, poi il Governo dovrà raccogliere i dati e valutarla per decidere se proseguire o no, considerando soprattutto i costi.
Inoltre, sarà obbligatoria l’assistenza tecnica dell’avvocato; è stata introdotta la competenza territoriale; il mediatore non dev’essere pagato in caso di fallimento del primo incontro, dovranno essere sostenute solo le spese; il giudice non è obbligato a fare una proposta transattiva durante il processo, ma potrà farla a sua discrezione; l’avvocato-mediatore dovrà seguire dei corsi teorico-pratici periodici di aggiornamento.
“Il Parlamento – ha dichiarato Andrea Mascherin, consigliere del Consiglio nazionale forense (Cnf) – ha fatto un buon lavoro per attenuare o superare la distorsioni del dl "fare". Anche se non siamo ancora al risultato ottimale”.
“Quattro anni di sperimentazione – è la critica di Salvatore Mazzamuto, consigliere giuridico di Alfano – sono pochi per chi intende investire nella mediazione. Anche la presenza obbligatoria dell’avvocato in tutte le fasi della controversia è più nell’interesse degli avvocati, che intendono coprire ogni spazio, che dei cittadini. La presenza del legale poteva essere limitato alla fase di conciliazione, dove è sicuramente più utile”.

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