Formazione: ecco le nuove disposizioni per l’accreditamento degli organismi - QdS

Formazione: ecco le nuove disposizioni per l’accreditamento degli organismi

Antonio Leo

Formazione: ecco le nuove disposizioni per l’accreditamento degli organismi

giovedì 01 Agosto 2013

Tra i requisiti: conformità e affidabilità finanziaria dell’Ente e del legale rappresentante, nonché competenze delle risorse umane. Regole più rigide dopo gli ultimi scandali che hanno travolto dirigenti e politici del settore

PALERMO – Sull’onda emotiva degli scandali che hanno travolto la Regione, con dirigenti e politici di primo piano finiti in manette, arrivano le nuove disposizioni in materia di accreditamento degli Enti di Formazione. Con un piccolo giallo, intorno al ruolo che avrebbe avuto nella stesura del testo Patrizia Monterosso, attuale segretario generale del presidente Crocetta ed ex dirigente della Formazione sicula ai tempi del governo Lombardo. Il suo nome è apparso, per pochi minuti, in blu, in una bozza del documento ufficiale pubblicata sul sito dell’assessorato regionale. E tra l’altro, lo scarabocchio incriminato figurava accanto a due passaggi fondamentali: l’obbligo di presentazione di un report annuale sull’attività svolta dall’ente e la contestatissima norma con la quale vengono esclusi dall’accreditamento gli enti che hanno “liti o contenziosi con la Regione”.
 
Una curiosità su cui la Monterosso – dopo essersi lamentata della pubblicazione online di una semplice bozza – ha tagliato corto: “Il segretario generale ha il compito di verificare il rispetto dei deliberati della giunta. E quel documento è proprio il frutto del lavoro della giunta. È normale, quindi, che io possa dare suggerimento o puntualizzare dei passaggi”. In effetti nulla osta, ma il caso è comunque diventato “politico”, con diversi osservatori che hanno accusato la continuità della giunta Crocetta rispetto al passato.
Ma veniamo alle regole. Anzitutto il documento recante le nuove disposizioni, delimita l’ambito dell’accreditamento, stabilendo i destinatari, le caratteristiche delle sedi, i soggetti responsabili dell’iter, le tipologie e naturalmente i requisiti che ciascun Ente deve possedere per accreditarsi.
Destinatari.
Nel testo si legge che i destinatari dell’accreditamento sono “gli organismi (pubblici o privati), con le relative sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione Siciliana”. Nel caso di progetti promossi da associazioni temporanee – A.T.S. o A.T.I. – che prevedono anche azioni non soggette all’accreditamento (studi di fattibilità, ricerca, etc.), devono essere accreditati il capofila e gli organismi associati che erogano attività di formazione professionale e/o orientamento.
Gli esclusi.
Il documento a firma dell’assessore Scilabra specifica poi i soggetti che non sono soggetti all’accreditamento, e cioè: i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale; le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio; le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica a supporto del sistema della Formazione professionale; le Università pubbliche, il Cnr e gli enti di ricerca pubblici, le istituzioni Afam pubbliche e le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate legalmente riconosciute, esclusivamente in relazione alle proprie attività istituzionali.
Le sedi.
Anche le strutture devono essere organizzate in un certo modo. Gli Enti si possono avvalere di sedi operative direzionali (dove si svolgono le attività amministrative) e di erogazione (dove si tengono i corsi). Soltanto le prime, però, sono sempre indispensabili per l’accreditamento. La disponibilità di una sede di erogazione diventa conditio sine qua non per l’accreditamento solo per gli Enti che operano nell’ambito dell’area relativa agli “obblighi di istruzione e formazione”. L’organismo, per lo svolgimento di attività di formazione professionale e/o orientamento, può utilizzare sedi di erogazione occasionali, anche non accreditate, che devono essere conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e idoneità edilizia.
Chi può accreditare?
Il compito spetta all’assessorato regionale alla Formazione, responsabile delle procedure e del rilascio dell’accreditamento. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente del Servizio sistema informativo e accreditamento. A sua volta, i legali rappresentanti degli organismi sono tenuti a nominare con esplicito atto formale un “responsabile dell’accreditamento” che ha il compito di essere il referente dell’organismo nei confronti dell’Amministrazione.
L’oggetto dell’attività.
Ciascun Ente, al momento dell’accreditamento, deve specificare quali attività andrà a svolgere.
Due le macroaree previste: formazione professionale e orientamento. L’accreditamento per l’ambito “Formazione professionale” è rilasciato in relazione a tre tipologie di attività:
– Obbligo di istruzione e formazione: si tratta dell’alternativa all’istruzione teorica nelle scuole, e comprende i percorsi rivolti ai giovani per garantire il diritto/dovere alla formazione fino al compimento del diciottesimo anno di età; comprende altresì i percorsi di apprendistato di 1° e 2° livello;
– Formazione superiore: comprende la formazione post obbligo di “Istruzione e Formazione”, la formazione post diploma e post laurea, l’Istruzione formazione tecnica superiore, l’Alta formazione relativa a interventi  successivi ai cicli universitari e l’apprendistato di 3°;
– Formazione continua e permanente: destinata ai soggetti occupati, in Cig e/o mobilità, a disoccupati/inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.
L’accreditamento per l’ambito orientamento è rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di utenti che necessitano di informazione, formazione e consulenza orientativa.
I requisiti.
Rigidi le condizioni per poter entrare a far parte della galassia della Formazione siciliana. Al momento di presentazione dell’istanza di accreditamento sono richiesti i requisiti di ammissibilità riguardanti: conformità e affidabilità finanziaria dell’organismo, del legale rappresentante e delle persone che rappresentano l’organismo; capacità logistiche; capacità organizzative di base e competenze professionali delle risorse umane.
Detti requisiti devono essere mantenuti per l’intero periodo di Accreditamento e nel corso dell’attività devono essere integrati da ulteriori  requisiti riguardanti: certificazione del sistema di gestione per la qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008;  capacità organizzative e gestionali avanzate; efficacia ed efficienza (performance); relazioni con il territorio.
Anche chisi è accreditato in passato, in base alle precedenti regole, è tenuto nuovamente a dimostrare sia i requisiti di ammissibilità che quelli integrativi.
Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di conformità e di affidabilità dell’organismo e del legale rappresentante, né all’iscrizione al R.E.A. le scuole e gli istituti professionali, gli enti locali di cui al Tuel (cioè i Comuni, le Province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni) e gli enti di diritto pubblico.
 

 
Revoca per gli Enti che hanno liti pendenti o contenziosi con l’amministrazione
 
PALERMO – Tolleranza zero per gli Enti che non rispettano le regole. È l’art. 11 delle nuove Disposizioni di accreditamento che dà una risposta alla gestione allegra della formazione negli ultimi anni. Riguarda i “Casi di sospensione e revoca dell’accreditamento”. L’amministrazione regionale, infatti, sarà responsabile di un monitoraggio costante verso i soggetti accreditati.
Qualora sia accertata una non conformità sanabile ovvero gli organismi non abbiano adempiuto, nei tempi e/o con le modalità previste, all’aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all’invio dei report di monitoraggio l’Amministrazione dovrà procedere: o alla diffida, assegnando un termine entro il quale l’organismo deve provvedere alle prescrizioni; oppure alla sospensione, per un tempo determinato, nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida.
La sospensione non può superare i sessanta giorni, salvo proroghe che potranno essere concesse, a seguito di istanza motivata, esclusivamente nei casi in cui la eliminazione della non conformità dipenda da soggetti terzi.
Decorso il periodo di sospensione, se la non conformità non viene sanata, verrà emesso il provvedimento di revoca. 
 
L’Amministrazione procede alla revoca dell’accreditamento dell’organismo nei seguenti casi:
a) nei casi di ricorrenza di una delle fattispecie di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (cioè, per esempio, i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato  preventivo, nda);
b) inadeguatezza dei locali alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità nella gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici;
d) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità nell’applicazione delle norme sul lavoro accertate a seguito di controlli e/o verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici;
e) non osservanza del termine assegnato, nei casi di diffida e/o sospensione, per l’eliminazione di eventuali non conformità accertate a seguito di controlli o verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici o di mancati adempimenti;
f) inadempienza dell’obbligazione di pagamento e/o restituzione di somme con posizione debitoria accertata nei confronti dell’Amministrazione, sia in fase procedimentale che processuale;
g) false dichiarazioni o documentazioni rese in materia di accreditamento e/o in materia di gestione delle attività finanziate;
h) volume d’affari relativo alle attività di accreditamento minore o uguale del 50% del volume di affari complessivo;
i) esistenza di liti pendenti e/o contenziosi con l’Amministrazione.
Gli organismi revocati non potranno ripresentare istanza di accreditamento fino a quando non saranno cessate le cause che hanno determinato la revoca e accertata la sussistenza dei requisiti.
Diventa, inoltre, fondamentale il merito come requisito per mantenere un determinato “status”. L’accreditamento, infatti, è declassato da “standard” a “base” (che comporta una limitazione quanto all’ambito delle attività e al monte ore che si possono espletare) in caso di mancato raggiungimento delle soglie minime di efficacia ed efficienza, considerando un periodo di riferimento di tre anni, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione di accordi o convenzioni con imprese e scuole.
Le sanzioni, dalla sospensione alla revoca, sono applicate dal dirigente generale del Dipartimento su proposta del dirigente del Servizio di accreditamento.
 

 
Tutte le tipologie. Accrediti base, standard e per autofinanziati
 
L’accreditamento per autofinanziati riguarda gli organismi che erogano solo attività di orientamento e/o formazione professionale, limitatamente agli ambiti della formazione “superiore” (quindi post obbligo) e “continua e permanente” (per disoccupati, cassintegrati ecc.). Non ricevono risorse pubbliche, ma possono rilasciare certificati riconosciuti dalla Regione.
 
L’accreditamento di base riguarda gli Enti di nuova costituzione, che non abbiano un’esperienza superiore a due anni nelle attività di formazione/orientamento finanziate con risorse pubbliche o che siano stati declassati dalla qualifica di “standard”. Possono espletare attività formative limitatamente alla formazione superiore e a quella “continua e permanente”. Inoltre sono suscettibili di ricevere risorse pubbliche. L’Accreditamento di base dura per un periodo di due anni, durante i quali gli Enti non potranno esercitare attività per un monte ore superiore a 1.800 all’anno. Se nel corso del biennio, l’organismo avrà portato a termine con successo almeno due attività potrà ottenere, previa valutazione, l’accreditamento standard.
 
L’accreditamento standard è rilasciato agli organismi che intendono erogare attività finanziate con risorse pubbliche e/o con risorse proprie, che non rientrano nelle tipologie “base” e per “autofinanziati”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017