Cosa deve fare il medico di famiglia
L’obbligo investe i medici prescrittori che da metà settembre sono tenuti ad inviare le prescrizioni dematerializzate al Sistema di accoglienza centrale del Ministero delle Finanze, “utilizzando – si legge all’articolo 2 del decreto – l’apposita funzione web disponibile sul sistema Ts oppure in modalità Webservice dai propri sistemi gestionali”. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito www.sistemats.it.
Compilazione della ricetta
La ricetta elettronica va compilata esattamente come quella cartacea, compreso il limite del numero massimo di farmaci prescrivibili e l’eventuale esenzione secondo le modalità di cui al decreto interministeriale dell’11 dicembre 2009.
Il medico solo dopo aver ricevuto l’esito positivo dell’invio telematico della ricetta elettronica, rilascia all’assistito un promemoria cartaceo completo del numero della ricetta elettronica, del codice fiscale dell’assistito e dei dati della prescrizione.
Cosa deve fare il farmacista
Tutte le farmacie pubbliche e private accreditate hanno l’obbligo (articolo 5) di accettare il promemoria cartaceo, di verificare sul Sistema di accoglienza centrale l’esistenza della prescrizione inserita elettronicamente dal medico. Dopo di che il farmacista dovrà provvedere almeno alla presa in carico esclusiva della ricetta elettronica e, possibilmente, a comunicare i dati di erogazione, utilizzando l’apposita funzioen web disponibile sul sistema Ts o in modalità web service.
Anomalie
Se il farmacista non riesce ad accedere ai dati telematici della ricetta elettronica per problemi tecnici, segnala l’anomalia al Sistema Tessera Sanitaria secondo modalità che devono ancora essere rese note. In ogni caso garantisce la consegna del farmaco secondo quanto riportato nel promemoria cartaceo e si impegna a trasmettere telematicamente i dati al Sac (Sistema di accoglienza centrale) il prima possibile, non appena saranno ripristinate le normali condizioni di lavoro.
Disposizioni transitorie
Fino a nuove disposizioni, la struttura di erogazione farmaceutica, oltre ad erogare la ricetta elettronica secondo le disposizioni del Decreto ministeriale 2 novembre 2011, fino a nuova disposizione invia gli stessi dati nel flusso di cui al’art. 50, comma 5, della legge 326/2003, secondo le norme e il tracciato già in uso per le ricette cartacee del Servizio sanitario nazionale.
Come prevede l’articolo 8, a chiusura del decreto dirigenziale in questione, la farmacia dopo avere provveduto ad erogare il farmaco ritira il promemoria cartaceo. è, infine, previsto l’intervento di una successiva circolare che disciplini la rendicontazione alle Aziende sanitarie provinciali di tutti i promemoria cartacei corredati alle fustelle relative ai farmaci erogati.