Treni in ritardo? Non c’è causa di forza maggiore che tenga - QdS

Treni in ritardo? Non c’è causa di forza maggiore che tenga

Adriano Agatino Zuccaro

Treni in ritardo? Non c’è causa di forza maggiore che tenga

mercoledì 20 Novembre 2013

Un’ora d’attesa corrisponde al 25% del biglietto, oltre due ore al 50%

CATANIA – “Causa di forza maggiore” è la frase che finora ha consentito alle compagnie dei trasporti di respingere alcune richieste di rimborso del biglietto. Le cose però stanno cambiando grazie alla sentenza del 26 settembre 2013 con cui i giudici della Corte di giustizia europea (causa C-509/11) hanno stabilito la responsabilità delle società di trasporto ferroviario anche se il ritardo non è a queste imputabile.
 
Le clausole di esonero dalla responsabilità, che vengono inserite nelle condizioni generali di trasporto, non saranno, dunque, più un problema per i viaggiatori. Non ci sarà occupazione dei binari, maltempo o quant’altro che possa “proteggere” le compagnie. La Corte di giustizia europea ha infatti stabilito che “I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se il ritardo è causato da forza maggiore.
 
Il trasportatore non può invocare le norme del diritto internazionale che lo esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo, per sottrarsi all’obbligo di rimborso”. Il testo prosegue specificando: “Il regolamento prevede che un passeggero che abbia subito un ritardo pari o superiore a un’ora può chiedere all’impresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore”.
La Corte rileva poi che le regole uniformi, che esonerano il trasportatore dall’obbligo di risarcimento in caso di forza maggiore, riguardano esclusivamente il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno. Al contrario, l’indennizzo previsto dal regolamento, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalità del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Una spinta in più per rendere efficiente la rete e mirare alla puntualità (senza schermi e “salvacondotti”) che i consumatori certamente hanno apprezzato e apprezzeranno.

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