Sanzioni penali per l'esposizione in strada di frutta e verdura - QdS

Sanzioni penali per l’esposizione in strada di frutta e verdura

Chiara Borzi

Sanzioni penali per l’esposizione in strada di frutta e verdura

sabato 01 Marzo 2014

Cassazione contesta mancanza di igiene, ambulanti alle strette

ROMA – Con la sentenza 6108/14 della terza sezione penale della Cassazione, dal 10 febbraio 2014 i venditori ambulanti che espongono in strada cassette e carichi pieni di frutta e verdura possono essere soggetti a sanzioni di tipo penale. È una notizia quasi passata inosservata, ma il nuovo effetto disposto dalla legge, se applicato, ha e avrà delle conseguenze notevoli nei territori italiani, dove l’attività ambulante è fiorente. Una capitolo a parte potrebbe aprirsi per il nostro contesto siciliano, dove l’attività ambulante è viva, spesso in bilico tra la legalità e l’illegalità, di certo non troppo spesso controllata dalle forze dell’ordine e per questo soggetta non solo all’abusivismo, ma anche ad una pratica sfrenata in ogni angolo delle città o in prossimità di proprietà e delle campagne.
Dallo scorso mese è esplicitamente vietata l’esposizione in strada dei prodotti, nei marciapiedi o a contatto con il suolo pubblico, condizione già in realtà negata attraverso il divieto di occupazione di suolo pubblico. Quel che la legge in questo caso considera passibile di reato penale, è l’esposizione dei prodotti ai gas di scarico e i fumi che in città si manifestano inevitabilmente con il formarsi del traffico. Quella che viene ora contestata è una mancanza di igiene nella vendita del prodotto causata da questa esposizione, fatta a contatto con un ambiente non salubre e, quindi, capace di alterare la qualità della merce. Si tratta di violazione del rispetto dell’ordine alimentare, il reato è quello di cattivo stato di conservazione della merce venduta.
Attraverso la sentenza n.6108/14 del 10 febbraio 2014 i giudici di cassazione hanno ritenuto condannabile il commerciante che vende merce esposta agli agenti inquinanti dell’aria senza assicurare l’idonea conservazione degli alimenti stessi. Non sarà necessario che gli alimenti siano in cattivo stato di conservazione, quando sarà dimostrabile che l’alterazione della qualità risulti possibile e sufficiente per via dell’esposizione dei prodotti agli agenti inquinanti dell’aria. Il consumatore avrà, attraverso a queste nuove garanzie, la possibilità di rivendicare il suo diritto di completa qualità del prodotto.
 
Per contestare la contravvenzione al commerciante non servirà che si verifichino posteriormente i danni alla salute dovuti alla cattiva conservazione naturale delle merci, ma si potrà agire d’anticipo dimostrando le cattive condizioni di conservazione iniziali.
L’ultima parola spetterà però, anche in questo caso, alle forze dell’ordine. Basterà poco per far rispettare le nuove disposizioni: “Nella fattispecie, per l’affermazione della responsabilità penale del fruttivendolo, risulterà sufficiente l’accertamento diretto dell’esposizione della merce sui marciapiedi e/o strade”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017