Sanatoria per chi non ha allegato l’Ape al contratto di locazione - QdS

Sanatoria per chi non ha allegato l’Ape al contratto di locazione

Bartolomeo Buscema

Sanatoria per chi non ha allegato l’Ape al contratto di locazione

sabato 10 Maggio 2014

Stop all’esibizione dell’Attestato di certificazione energetica per gli affitti di singole unità. Resta l’obbligo nei contratti di interi edifici e nella vendita di immobili

CATANIA – L’Ape (Attestato di prestazione energetica) continua a essere obbligatorio per gli immobili che si concedono in locazione, ma non sarà più necessario allegarlo al contratto. Questo è quanto fu sancito dal decreto legge 145/2013 il cosiddetto decreto “Destinazione Italia”. Una sorta di sanatoria, arrivata sul finire dell’anno scorso, che supera le precedenti disposizioni legislative in materia, ma che ha generato molta confusione.
Con la conversione in legge del decreto legge 63/2013, dal 4 agosto 2013 l’Attestazione di prestazione energetica (Ape), che sintetizza la bontà energetica dell’involucro edilizio e del relativo impianto di un generico appartamento o edificio, doveva essere messo a disposizione del conduttore già nel momento di apertura delle trattative per la concessione della locazione, con la consegna obbligatoria da effettuare nel momento della stipula del contratto di locazione. Il mancato adempimento a questa regola sanciva la nullità del contratto.
Ora, per effetto del citato decreto “Destinazione Italia”, non è più prescritto l’obbligo di allegare l’Ape al contratto di locazione di singole unità immobiliari, mentre resta comunque obbligatoria per le locazioni di interi edifici e per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso.
Ma che cosa si devono aspettare i proprietari che non hanno allegato l’Attestato di prestazione energetica nei contratti di locazione stipulati tra il quattro agosto e il 31 dicembre dell’anno scorso, cioè prima dell’emanazione del decreto “Destinazione Italia”? Non ci sarà più la nullità del contratto di locazione, ma è prevista una sanzione amministrativa compresa tra mille e quattromila euro.
Ovviamente, ciò non significa che il proprietario, dopo aver pagato la sanzione, non deve, comunque, acquisire e consegnare al conduttore dell’immobile l’Attestato di prestazione energetica che, è bene ricordarlo, è un documento sintetico dello stato di efficienza energetica dell’immobile cui sono legati i consumi di energia sia elettrica sia termica e in definitiva i quattrini da tirar fuori con le rispettive bollette bimestrali.

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