Incidenti: Rca e classi di merito. Ecco i bonus e i malus - QdS

Incidenti: Rca e classi di merito. Ecco i bonus e i malus

Serena Giovanna Grasso

Incidenti: Rca e classi di merito. Ecco i bonus e i malus

martedì 20 Maggio 2014

Quest’ultimo applicato anche per sinistro con responsabilità paritaria

PALERMO – Molto spesso abbiamo sentito parlare di bonus malus e classi di merito, celebri perché costituiscono il sistema prevalente di tariffa assicurativa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori. Il criterio di base consiste nel pagamento di un premio assicurativo che riflette la condotta di guida del proprietario del veicolo. Così, se nel periodo di “osservazione” l’automobilista che non ha causato incidenti, godrà della discesa di una classe di merito (bonus), ottenendo la relativa riduzione sul premio assicurativo per l’anno successivo.
 
Se, al contrario, l’automobilista ha causato incidenti, assisterà alla retrocessione di almeno due classi di merito (malus) e subirà un rincaro del prezzo da pagare per la nuova polizza. D’obbligo specificare che per periodo di “osservazione” si intende dal giorno della decorrenza della copertura ai sessanta giorni prima della scadenza annuale nel caso di polizza stipulata per la prima annualità, mentre dai due mesi prima della decorrenza del rinnovo ai due mesi precedenti la scadenza annuale in caso di rinnovo presso lo stesso assicuratore. L’evoluzione della scala di merito è soggettivamente dipendente dalla compagnia assicurativa prescelta. Dunque, al fine di garantire uniformità e comparabilità o di rendere maggiormente agevole l’eventuale cambio di compagnia assicurativa, l’Ivass ha istituito la classe di merito di conversione universale che deve necessariamente affiancare la classe di merito propria della compagnia assicurativa.
Ma cosa accade nel caso in cui l’automobilista contragga un incidente dove ha parzialmente colpa? Potrebbe scattare ugualmente la penalità sulla classe di merito? Purtroppo per il conducente, la risposta è affermativa: il malus è applicato anche in caso di sinistro con responsabilità paritaria dei conducenti quando la quota del sinistro sommata a quelle paritarie eventualmente accumulate negli ultimi 5 anni siano pari al 51%. Dunque, in questo caso l’automobilista subirà la retrocessione di almeno due classi della propria scala di merito, parimenti ad un incidente con totale responsabilità e colpevolezza.

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