Assegno divorzile: valutazione dell’idoneità e della consistenza - QdS

Assegno divorzile: valutazione dell’idoneità e della consistenza

Serena Giovanna Grasso

Assegno divorzile: valutazione dell’idoneità e della consistenza

martedì 22 Luglio 2014

La condizione economica dell’obbligato sempre sotto la lente

PALERMO – In sede di divorzio, spesso oltre al costo della procedura, uno dei due coniugi dovrà farsi carico della corresponsione di una somma di denaro, versata in soluzione unica o periodica: il cosiddetto assegno divorzile.
 
Conformemente rispetto a quanto stabilito dall’articolo 5 della legge sul divorzio 898 del 1970, il coniuge che non possiede i mezzi adeguati a provvedere al suo sostentamento o non è nelle condizioni di procurarseli per ragioni oggettive ha diritto a ricevere l’assegno divorzile. Ad ogni modo, sarà il giudice a valutare l’idoneità a ricevere l’assegno. Durante d’accertamento bisognerà valutare se sia in grado o meno di conservare un tenore di vita analogo a quello matrimoniale o che comunque ci si sarebbe potuti aspettare dal corso degli eventi.
 
Dunque, verrà analizzato il reddito di entrambi i coniugi prima e dopo il divorzio.
Sarà considerato nullo ogni accordo patrimoniale in vigenza di separazione: qualora fosse stato stabilito nei seguenti accordi qualsiasi rinuncia all’assegno, questa verrà valutata dal giudice in relazione alle condizioni economiche e al pregresso stile di vita e così decidere sull’eventuale diniego dell’assegno.
Accertato il diritto all’assegno, sarà compito del giudice determinarne la consistenza, in relazione all’età, condizioni di salute, situazione lavorativo – occupazionale, lo stato del mercato. Naturalmente è necessario che la condizione economica dell’obbligato sia tale da rendere accettabile la richiesta di assegno.
Qualora si opti per un assegno periodico, sarà possibile rivalutare l’importo devoluto a seconda degli eventuali miglioramenti o peggioramenti della situazione economica del beneficiario. Il diritto all’assegno cesserà il suo corso nel caso in cui il beneficiario contragga nuove nozze. A seconda dei casi, tale diritto decade anche se si intraprende una nuova convivenza, ma anche in questi casi sarà il giudice a valutare l’effettiva sicurezza economica che deriva dalla nuova unione.
 
Mentre se è il coniuge obbligato a contrarre nuove nozze, l’onere continuerà comunque a persistere. L’assegno cade in caso di morte del coniuge onerato, ma il beneficiario potrà percepire un assegno periodico a carico dell’eredità se è in stato di bisogno e fruitore dell’assegno periodico divorzile.
In conclusione, vogliamo sottolineare la differenza tra assegno divorzile ed alimenti, poiché mentre il primo è rivolto esclusivamente al coniuge, il secondo anche ai figli.

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