Si tratta di un adempimento che, dal 1991, si colloca proprio tra due delle festività più importanti dell’anno, Natale e Capodanno. Il versamento va fatto scegliendo uno dei tre criteri appresso indicati:
1) Criterio “storico”. Si paga l’88% dell’imposta relativa al mese di dicembre dell’anno 2013 (o relativa al quarto trimestre dello stesso anno nel caso di contribuenti trimestrali);
2) Criterio “previsionale”. Si paga l’88% dell’imposta che si prevede risulterà dovuta per il mese di dicembre di quest’anno (o con la dichiarazione annuale nel caso di contribuenti trimestrali);
3) Criterio delle “operazioni effettuate”. Consiste nel versamento della somma (il 100%) risultante da una speciale liquidazione d’imposta (IVA sulle operazioni attive meno IVA sulle operazioni passive), relativa al periodo 1° dicembre-20 dicembre del 2014 e, per i trimestrali, 1° ottobre-20 dicembre 2014, con l’obbligo di tener conto in questo caso, ai fini della determinazione dell’imposta “a valle”, non soltanto dell’IVA relativa alle operazioni effettuate in detto periodo e già registrate, ma anche di quella relativa alle operazioni non ancora fatturate e non ancora annotate sui registri non essendo scaduto il termine per l’emissione della fattura o per la registrazione.
Non è dovuto nessun acconto quando l’ammontare risulta inferiore a 103,29 Euro. Il versamento si effettua sempre utilizzando il modello F24, segnando i seguenti "codici tributo": 6013 per i soggetti mensili; 6035 per i soggetti trimestrali. E’ possibile pure pagare attraverso la compensazione. Non è ammessa, però, la rateizzazione.
Sono pure dispensati dall’acconto i contribuenti che applicano il regime dei “minimi” e gli agricoltori in regime di “esonero”.