Anticorruzione, scheda standard - QdS

Anticorruzione, scheda standard

Andrea Carlino

Anticorruzione, scheda standard

mercoledì 31 Dicembre 2014

Pubblicato sul sito internet il 12 dicembre scorso il documento dell’Autorità anticorruzione. Da compilare per la predisposizione della Relazione annuale da pubblicare entro oggi

L’Autorità anti corruzione (Anac) ha pubblicato sul proprio sito in formato aperto la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro oggi, 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “altri contenuti – corruzione”.  

Anagrafica, considerazioni generali e misure anticorruzione
La scheda è composta da 3 fogli: il primo riguarda l’anagrafica. In questo foglio vanno inserite le informazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione o, laddove questa figura sia assente nell’Ente, all’organo di indirizzo politico. Il secondo riguarda le considerazioni generali.  In questo foglio vanno inserite le valutazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione rispetto all’effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all’interno dell’amministrazione. L’ultimo riguarda le Misure anticorruzione. In questo foglio vanno inserite informazioni sull’adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione formulando un giudizio sulla loro efficacia oppure, laddove le misure non siano state attuate, sulle motivazioni della mancata attuazione.

Non si accettano documenti scannerizzati
Si sottolinea che la scheda contenente la Relazione dovrà essere pubblicata, nello stesso formato rilasciato dall’Autorità e non scannerizzato, in modo da permettere all’Autorità l’elaborazione dei dati. Dati e documenti relativi alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione inviati all’Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria ovvero schede contenenti le Relazioni pubblicate in formato scannerizzato non saranno presi in considerazione dall’Autorità e si considereranno come non predisposti. L’Anac, inoltre, ricorda che la Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza. Qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell’organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 è l’organo di indirizzo politico.

I nominativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione delle Amministrazioni centrali dello Stato e comunicati all’Anac sono disponibili sul sito anticorruzione.it. Ministeri, Università, Enti di Previdenza, organi costituzionali, istituti nazionali e anche l’Anac stessa sono tenuti alla nomina. Il Responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall’organo di indirizzo politico di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, verifica l’efficace attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, verifica d’intesa con il dirigente competente l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ed, infine, individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della legalità.
 
L’Anac ha recentemente chiarito (delibera 145/2014) che la normativa su anticorruzione e trasparenza si applica anche agli Ordini Professionali. Se i controlli sugli Ordini sono stati rinviati al 1 gennaio 2015, le scadenze per gli adempimenti da svolgere restano confermati.

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