Bagno e casa in comproprietà: le detrazioni e gli adempimenti - QdS

Bagno e casa in comproprietà: le detrazioni e gli adempimenti

Bartolomeo Buscema

Bagno e casa in comproprietà: le detrazioni e gli adempimenti

mercoledì 18 Febbraio 2015

Da ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle detrazioni fiscali del 50%. In caso di due proprietari l’incentivo spetta al possessore dell’immobile

CATANIA – Per quanto concerne le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni, fra le tante domande di chiarimento c’è ne una abbastanza particolare che ricorre con una certa frequenza. Eccola. Quando si vuole rifare il proprio bagno con demolizione e sostituzione della pavimentazione, rifacimento delle tubazioni di adduzione acqua e relativi scarichi, sostituzione di sanitari e rubinetteria, eseguendo in proprio tutte le lavorazioni, è possibile usufruire della detrazione del 50% sui costi del materiale che devono essere acquistati?
Rispondiamo, partendo dalla precisazione del ministero delle Finanze (Dipartimento Entrate – Affari Giuridici – Servizio III) che si trova nella Circolare esplicativa dell’11 maggio 1998 n. 121, concernente la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che recita – “Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti”.
In particolare, al punto 2.4 della suddetta circolare si legge: il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione del 41% (questa era allora la percentuale di detrazione vigente) sia pure limitatamente alle sole spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
Ricordiamo che dal punto di vista fiscale per usufruire delle agevolazioni sono sufficienti le fatture dei fornitori con relativi bonifici di quietanza redatti secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Invece, dal punto di vista burocratico-amministrativo, trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria, sarà necessario depositare al Comune la Comunicazione d’inizio lavori.
Veniamo ora al secondo punto, cioè quando l’abitazione è in comproprietà.
Nel caso di due proprietari al 50%, la detrazione spetta al possessore dell’immobile che ha effettivamente sostenuto le spese. In sintesi, non fa testo la quota di proprietà ma solo l’importo delle spese sostenute: se è un solo proprietario che paga l’intera spesa, lo stesso avrà quindi diritto all’intera detrazione.
A corroborare tale orientamento citiamo la Circolare dell’11 maggio 1998, n. 121 – ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici – Servizio III – “La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese”. Va da sé che le fatture devono essere intestate alla stessa persona che dispone il bonifico di pagamento.

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