“Concordato con i creditori” possibile per il consumatore sovraindebitato - QdS

“Concordato con i creditori” possibile per il consumatore sovraindebitato

Salvatore Forastieri

“Concordato con i creditori” possibile per il consumatore sovraindebitato

giovedì 19 Febbraio 2015

Decreto del Ministro della Giustizia n. 202/2015 applica la L. 3/2012 per tutti i privati cittadini. La richiesta va depositata presso il Tribunale territorialmente competente

PALERMO – Alcuni lo chiamano “fallimento del consumatore” altri “procedura di esdebitazione” . In effetti è una nuova procedura, concorsuale, la quale, al pari del fallimento vero e proprio, consente ai soggetti insolventi e che si trovano in una situazione, non temporanea, di difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte, di definire la loro posizione debitoria, non dipendente da attività imprenditoriale o professionale, accedendo ad una sorta di concordato con i creditori.
La normativa di riferimento è la legge 27 gennaio 2012 n. 3, ma a richiamare l’attenzione su queste nuove ed importanti disposizioni è stato principalmente un decreto  del Tribunale di Busto Arsizio – seconda sezione civile – in data 15 settembre 2014 e, più recentemente, il Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24/9/2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale solo in data 27 gennaio 2015. In realtà, fino alla pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio pochi avevano preso atto dell’importanza del provvedimento e nessuno aveva pensato che la sua applicazione poteva estendersi anche ai creduti vantati dall’Agente della Riscossione. Dopo il decreto del Tribunale, però, la rilevanza di questa norma ha avuto l’eco che meritava, anche se molti punti oscuri e l’assoluta mancanza di chiarimenti da parte degli Enti che la devono mettere in atto ne impediscono la completa applicazione. In base a quanto previsto dalla Legge 3 del 2012, i privati o comunque tutti coloro i quali non rientrano nella legge fallimentare (quindi sono esclusi i soggetti che svolgono attività imprenditoriali) possono accedere a questa procedura che rassomiglia a quella del concordato preventivo o del fallimento. 

I requisiti indispensabili

Indispensabile è l’esistenza di alcuni requisiti. Tra questi, prima di ogni cosa, l’esistenza di un sovraindebitamento, ossia l’esistenza di una situazione di squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio del debitore. La procedura stabilita dalla legge prevede un’apposita richiesta del debitore, depositata presso il Tribunale territorialmente competente, con l’ausilio dei soggetti abilitati alla composizione della crisi ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 27/1/2015 (tra i quali gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili ed i notai),  contenente la proposta concreta di pianificare e chiudere, seppure parzialmente, tutti suoi debiti.

I documenti da allegare all’istanza

Devono essere allegati all’istanza l’elenco dei debiti esistenti a quella data, l’elenco delle spese correnti necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, corredato da apposito certificato comunale, l’elenco dei redditi posseduti e dei mobili ed immobili di sua proprietà nonchè degli eventuali garanti. La proposta deve prevedere  il pagamento integrale dei crediti impignorabili e la previsione di pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca, assicurando il pagamento della misura realizzabile liquidando il bene su cui insiste il titolo di prelazione, a valore di mercato.
Per i tributi, come l’IVA, che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea, nonchè per le ritenute operate ma non versate, non possono essere concesse riduzioni ma solo la dilazione del pagamento. Se la proposta viene accolta e se il piano di ristrutturazione dei debiti viene approvato da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti dell’ammontare complessivo dei crediti, la procedura diventa vincolante per tutti  i creditori. Il Giudice, quindi, dispone la sospensione delle eventuali procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore. L’accordo può prevedere anche la rinuncia del creditore agli interessi moratori ed alle penali nonchè  la riduzione e la rateizzazione dei crediti.

 

 
Cartelle esattoriali. Come evitare riscossione coattiva e pignoramenti
 
Il rispetto dell’accordo comporta l’estinzione delle originarie obbligazioni. Diversamente il debitore decade dagli effetti del concordato, con il ripristino delle obbligazioni originarie. 
Recentemente, il tribunale di Busto Arsizio, con il decreto al quale all’inizio si è fatto cenno, ha affermato, senza mostrar alcun dubbio, che la procedura di cui parliamo può essere applicata anche quando esiste un solo creditore ed anche quando tale creditore è l’Agente della Riscossione (nel caso in questione Equialia spa). Ha ritenuto, infatti, che chi ha una o più cartelle esattoriali che non riesce a pagare, può evitare tutte le azioni esecutive previste dalla normativa sulla riscossione coattiva (ipoteca sugli immobili. pignoramento presso terzi, "ganasce fiscali" ecc.) qualora, accedendo alla procedura di esdebitamento, venga autorizzato alla riduzione del suo debito. Nel caso di Busto Arsizio il debito verso Equitalia è stato ridotto dagli originari 86.000 Euro alla molto più modesta cifra di 11.000 Euro. Una grossa agevolazione, quindi, per quel contribuente bustocco, che potrebbe estendersi a tanti altri contribuenti del resto d’Italia i quali, incappando anche in qualche irregolarità o in qualche ritardo di pagamento (che magari può aver determinato la decadenza dalla rateizzazione precedentemente concessa) possono ottenere una equa ristrutturazione del loro debito verso l’Erario, più aderente alla effettiva capacità di potervi far fronte.
Una riduzione che non sempre corrisponde ad una perdita erariale. Molto probabilmente, infatti, senza la procedura di esdebitamento l’originario credito dello Stato sarebbe diventato, interamente, "credito inesigibile" e, quindi, non recuperabile. Con la procedura prevista dalla recente norma, invece, l’inesigibilità è stata solo parziale.

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