I requisiti indispensabili
Indispensabile è l’esistenza di alcuni requisiti. Tra questi, prima di ogni cosa, l’esistenza di un sovraindebitamento, ossia l’esistenza di una situazione di squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio del debitore. La procedura stabilita dalla legge prevede un’apposita richiesta del debitore, depositata presso il Tribunale territorialmente competente, con l’ausilio dei soggetti abilitati alla composizione della crisi ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 27/1/2015 (tra i quali gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili ed i notai), contenente la proposta concreta di pianificare e chiudere, seppure parzialmente, tutti suoi debiti.
I documenti da allegare all’istanza
Devono essere allegati all’istanza l’elenco dei debiti esistenti a quella data, l’elenco delle spese correnti necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, corredato da apposito certificato comunale, l’elenco dei redditi posseduti e dei mobili ed immobili di sua proprietà nonchè degli eventuali garanti. La proposta deve prevedere il pagamento integrale dei crediti impignorabili e la previsione di pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca, assicurando il pagamento della misura realizzabile liquidando il bene su cui insiste il titolo di prelazione, a valore di mercato.
Per i tributi, come l’IVA, che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea, nonchè per le ritenute operate ma non versate, non possono essere concesse riduzioni ma solo la dilazione del pagamento. Se la proposta viene accolta e se il piano di ristrutturazione dei debiti viene approvato da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti dell’ammontare complessivo dei crediti, la procedura diventa vincolante per tutti i creditori. Il Giudice, quindi, dispone la sospensione delle eventuali procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore. L’accordo può prevedere anche la rinuncia del creditore agli interessi moratori ed alle penali nonchè la riduzione e la rateizzazione dei crediti.
Recentemente, il tribunale di Busto Arsizio, con il decreto al quale all’inizio si è fatto cenno, ha affermato, senza mostrar alcun dubbio, che la procedura di cui parliamo può essere applicata anche quando esiste un solo creditore ed anche quando tale creditore è l’Agente della Riscossione (nel caso in questione Equialia spa). Ha ritenuto, infatti, che chi ha una o più cartelle esattoriali che non riesce a pagare, può evitare tutte le azioni esecutive previste dalla normativa sulla riscossione coattiva (ipoteca sugli immobili. pignoramento presso terzi, "ganasce fiscali" ecc.) qualora, accedendo alla procedura di esdebitamento, venga autorizzato alla riduzione del suo debito. Nel caso di Busto Arsizio il debito verso Equitalia è stato ridotto dagli originari 86.000 Euro alla molto più modesta cifra di 11.000 Euro. Una grossa agevolazione, quindi, per quel contribuente bustocco, che potrebbe estendersi a tanti altri contribuenti del resto d’Italia i quali, incappando anche in qualche irregolarità o in qualche ritardo di pagamento (che magari può aver determinato la decadenza dalla rateizzazione precedentemente concessa) possono ottenere una equa ristrutturazione del loro debito verso l’Erario, più aderente alla effettiva capacità di potervi far fronte.
Una riduzione che non sempre corrisponde ad una perdita erariale. Molto probabilmente, infatti, senza la procedura di esdebitamento l’originario credito dello Stato sarebbe diventato, interamente, "credito inesigibile" e, quindi, non recuperabile. Con la procedura prevista dalla recente norma, invece, l’inesigibilità è stata solo parziale.