Prescrizione lunga, processo infinito - QdS

Prescrizione lunga, processo infinito

Carlo Alberto Tregua

Prescrizione lunga, processo infinito

sabato 28 Marzo 2015

Fissare il termine tassativo

La Camera ha approvato in prima lettura l’allungamento dei termini di prescrizione per vari reati, tra cui la corruzione, dilatandoli fino a 22 anni.
Sul fatto che questo provvedimento possa essere efficace nel colpire la corruzione vi sono seri dubbi, per almeno due motivi: il primo riguarda la cosiddetta durata ragionevole del processo che, se rientra in un tempo previsto, può considerarsi giusto.
L’Unione europea, con sua Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani ne ha indicato in tre anni la durata. In Italia, la legge Pinto 89/2001 prevede che tutto il tempo superiore al triennio costituisca danno per le parti (attore e convenuto) e contempla un risarcimento calcolato mediamente in 1.000/1.500 euro per anno di ritardo.
Il secondo motivo è che il Ddl approvato non indica gli strumenti per combattere negli Enti la corruzione, perché non prevede la costituzione dei Niai (Nuclei investigativi affari interni) i quali dovrebbero avere appunto lo scopo di scoprire le malefatte all’interno dei medesimi.

È pur vero che fra gli inasprimenti delle pene è previsto l’obbligo di restituzione del maltolto anche in caso di patteggiamento, nonché l’interdizione dai pubblici uffici, però senza organismi che vadano a caccia di corrotti e corruttori, ripetiamo, all’interno delle Pubbliche amministrazioni è difficile scoprire l’estesa rete di malfattori.
Il Ddl approvato parzialmente prevede anche che dirigenti e dipendenti possano segnalare ipotesi di reato in materia avendo la garanzia di una totale riservatezza. Ma a chi dovrebbero segnalare tale ipotesi di reato? Alle Procure dei Tribunali.
Tuttavia, considerato che in Italia ci sono forse 20 mila stazioni appaltanti e centri di smaltimento dei servizi che non vengono effettuati in attesa della mazzetta, l’intasamento delle Procure sarebbe garantito.
Se, invece, vi fossero i Nuclei investigativi affari interni, per ogni Ente, la corruzione sarebbe perseguita caso per caso in modo capillare, perché si creerebbe un filtro affidato alla responsabilità del dirigente, del sindaco, del presidente di Regione o del ministro.
La questione è semplice nella sua enunciazione, complicata nella sua attuazione. Vediamo perché.
 

La prima causa della corruzione è l’irresponsabilità generalizzata dei dirigenti, i quali vengono meno al proprio dovere di controllare, controllare e controllare che i servizi affidati ai dipendenti siano svolti con efficienza, assicurando i risultati.
Vi è una seconda causa: i responsabili politici non assegnano ai dirigenti obiettivi tassativi ed il cronoprogramma per raggiungerli. Non essendo fissati, se non in modo formale, non è possibile misurare i risultati e, per conseguenza, il merito o il demerito dei dirigenti che, qualunque cosa facciano, bene o male, percepiscono gli stessi emolumenti.
È così violato il principio costituzionale secondo il quale i cittadini cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore (art. 54). E poi, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97).
Due norme sistematicamente e volutamente ignorate senza che nessuno ne risponda.

Più che allungare i termini di prescrizione dei reati contro la Pubblica amministrazione, sarebbe stato opportuno fissarne i termini di decorrenza dalla data di inizio dell’indagine e non da quella in cui il reato ha avuto luogo. Si sarebbe raggiunto probabilmente lo stesso risultato senza i termini eterni che sono criticati da tutta l’Europa, ove il problema non esiste, perché i processi durano un tempo ragionevole e non infinito come in Italia.
Il Ddl in esame avrebbe anche dovuto fissare il termine tassativo di conclusione definitiva di un processo, in modo di avere la certezza del tempo dalla prima all’ultima (ma veramente ultima) udienza.
In questo quadro, stona la carenza dell’organico dei giudici di circa mille unità, la cui responsabilità è del ministero di Giustizia nel non avere espletato tempestivamente i concorsi da cui escono i nuovi magistrati.
Tutto il can-can sulla prescrizione, come si vede, è destituito di fondamento perché il provvedimento non sana le carenze che determinano la non punizione di imputati dichiarati colpevoli fuori termine, perché il processo non finisce mai.

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