Formazione, si materializza la class action contro la Regione - QdS

Formazione, si materializza la class action contro la Regione

Michele Giuliano

Formazione, si materializza la class action contro la Regione

sabato 11 Aprile 2015

C’è già un precedente in Puglia: il Tar in una sentenza del 2007 ha riconosciuto le colpe della Pa. Già coinvolti alcuni studi legali che garantiscono la possibilità di realizzare l’azione

PALERMO – Lavoratori degli enti di formazione verso la class action nei confronti della Regione. In questi giorni si sono mossi i primi passi attraverso lo studio legale dell’avvocato Angela Maria Fasano che ha inviato una diffida al governo siciliano affinchè venga garantito un risarcimento ai lavoratori licenziati o comunque il reintegro. Per tutta risposta il governo siciliano ha risposto con un rifiuto sostenendo che il percorso intrapreso è legale e che quindi non si farà alcun passo indietro.
“Questa risposta era prevedibile – afferma l’avvocato Fasano – e quindi a questo punto attiveremo il canale della class action attraverso la mediazione europea come punto di partenza”. Dubbi sono sempre stati espressi sulla possibilità di attivare questo istituto nei confronti della Regione, dal momento che il settore è governato da enti che sono sulla carta privati. Ma c’è un precedente che invece ha messo in risalto come sia possibile l’azione collettiva nei confronti della Regione ed arriva esattamente dalla Puglia dove il Tar della sezione di Lecce, con sentenza numero 1.397 del 2 aprile 2007 ha accertato che sulla formazione professionale vi è la responsabilità diretta della Regione sull’operato degli enti.
Pur partendo dal presupposto che l’attività della formazione professionale non è più esercitata direttamente dalla Regione ma è rimessa ad altri enti pubblici o privati, che possono distinguersi in enti delegati ed enti gestori con i quali ultimi la Regione stessa stipula apposita convenzione, comunque vi è una responsabilità diretta del governo regionale.
Il principio di fondo si basa sul fatto che dato che si tratta di enti o associazioni che hanno come fine istituzionale la formazione professionale, la legge prevede l’obbligo di sottoporsi alle ispezioni ed al controllo della Regione, di accettare il controllo sociale e la mobilità del personale, nonché di rispettare i livelli di qualificazione richiesti dal programma regionale. Vi è in sostanza per tali enti o associazioni un più penetrante controllo ed una più significativa ingerenza da parte della Regione, la quale dovrà verificare essenzialmente il rispetto da parte degli stessi enti gestori delle linee programmatiche stabilite nei programmi annuali e pluriennali.
Esiste poi a tal proposito un parere dell’ufficio legislativo della Regione Sicilia che è abbastanza chiaro: “Vi è un diretto controllo dell’amministrazione regionale – si legge – rispetto alla quale non è possibile riscontrare, sul piano sostanziale, una "terzietà" ed oggettiva distinzione, integrando il rapporto tra i due soggetti una forma di delegazione intersoggettiva che non fuoriesce dalla sfera amministrativa della Regione”.
La class action si basa essenzialmente sul fatto che dalla stessa Regione le leggi 24 del 1976 e 25 del 1993 sono state ignorate. Negli ultimi tre anni la Regione ha dato vita ad un’impostazione dell’attività dei corsi formativi non tenendo conto di queste due norme che garantiscono e salvaguardano il posto di lavoro dei formatori.
 

 
Leggi armonizzate con il contratto collettivo di lavoro
 
Il ricorso si sostanzia, per il settore della formazione professionale, nell’inadempienza dell’amministrazione regionale, reiterata da tre anni, sulla programmazione del Piano regionale dell’offerta formativa (Prof) e sull’applicazione della legge regionale n.24 del 6 marzo 1976 e della legge regionale n.25 del 1 settembre 1993. Tutti strumenti armonizzati con il Contratto collettivo di lavoro (Ccnl) della categoria e finanziabili con l’utilizzo delle risorse comunitarie. Sull’argomento è già intervenuto Nino Spallino, segretario regionale Scuola e Formazione professionale del sindacato Uslal: “Come tutti sanno – commenta Spallino – la legge regionale 24/76 non è stata mai abrogata. Tra le tante altre cose, essa prevede il varo del Prof entro il mese di novembre di ogni anno, l’attivazione dei processi di mobilità del personale così come previsti dal Ccnl, la programmazione e il finanziamento di appositi corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione del personale privo di incarico”. Ad avviso del sindacato basterebbe rispettare le norme attualmente esistenti per riportare il servizio formativo in Sicilia a livelli di funzionalità più che sufficienti.

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