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Agenzia Entrate rinuncia alle liti in corso e accetta il credito-rimborso Iva

Salvatore Forastieri

Agenzia Entrate rinuncia alle liti in corso e accetta il credito-rimborso Iva

sabato 09 Maggio 2015

La mancata presentazione del modello VR con la domanda di restituzione entro il termine biennale non comporta decadenza. Dalla data di presentazione della dichiarazione decorre il termine decennale di prescrizione

Evviva. Ogni tanto anche l’Agenzia delle Entrate si avvale del “ravvedimento operoso” e decide, dopo tanti anni di dispendioso contenzioso, tanto per l’Erario quanto per i contribuenti, di abbandonare le liti in corso.
Le tante questioni, tra le quali c’è quella che pare sia ora destinata a positiva soluzione, riguardano sempre problemi di natura meramente interpretativa nei quali, cioè, la pretesa erariale o il disconoscimento del credito non dipende da evasione vera e propria, bensì dal comportamento formale del contribuente, incappato nella confusione normativa che, come è noto, caratterizza tutta la legislazione tributaria.
Sono comportamenti, quelli del fisco, che determinano peraltro la sfiducia dei contribuenti verso l’Amministrazione Finanziaria debitrice e, quindi, contrastano con le disposizioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 212/2000).
Questa volta la decisione di dire addio alle liti riguarda la legittimità del rimborso Iva in assenza del “vecchio” (in quanto abrogato dal 2010) modello VR, una questione sulla quale il Garante del Contribuente è diverse volte intervenuto chiedendo, peraltro, di interpretare la legge in maniera coerente con la normativa dell’Unione Europea.
 

Il caso

Un ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha negato un rimborso Iva regolarmente indicato come tale nella dichiarazione annuale, tempestivamente presentata, ma non nel Modello VR che è stato omesso, sostenendo che  “l’istanza di restituzione … è stata presentata oltre il predetto termine di decadenza (2 anni dalla presentazione dell’istanza, termine previsto dall’art.21 del Dlgs n.546/1992), che nella fattispecie era l’1/01/2001”.

La norma citata dall’Agenzia delle Entrate, quella che – a suo avviso – impediva l’effettuazione del rimborso, è una disposizione inserita nella normativa sul contenzioso tributario (Dlgs 546/92) e che prevede un termine biennale di decadenza (quello entro il quale va presentata la “domanda di restituzione”) per la restituzione delle somme indebitamente pagate dal contribuente.
Una ipotesi, quindi, assolutamente diversa da quella del credito-rimborso emergente dalla dichiarazione Iva,  dove la “domanda di restituzione” sta già nella dichiarazione e dove, fino al 2010, la necessità di presentare il Modello VR era solo finalizzata a permettere all’Agente della Riscossione di pagare il rimborso “in conto fiscale”.
Se il modello VR non viene presentato entro due anni, pertanto, non si verifica nessuna decadenza, mentre resta sempre applicabile il termine decennale di prescrizione, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione che contiene l’evidenziazione del credito e la manifestazione della volontà di chiederlo a rimborso, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, rappresenta la vera ed unica “istanza di rimborso”.
C’è da dire pure che il rimborso ordinario dell’Iva non è una restituzione di somme indebitamente pagate, in quanto tale restituzione ha per oggetto l’Iva che è stata pagata ai fornitori e di cui, a norma dell’articolo 19 del Dpr. 633/72, si ha diritto alla detrazione. Il rimborso, quindi, rappresenta l’esito naturale di quella parte del credito spettante che non è stato possibile recuperare attraverso il naturale meccanismo delle detrazioni (Iva da Iva) che regola l’applicazione del tributo. L’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, quindi, non c’entra proprio niente.
C’è da dire ancora che una diversa interpretazione è in palese contrasto con  i principi cardini dell’Iva, perchè crea un effetto di cumulo (imposta che resterebbe a carico del cedente o del prestatore mentre deve essere pagata soltanto dal consumatore finale) assolutamente vietato dalle direttive comunitarie che riguardano il meccanismo di applicazione dell’imposta.
Ora, però, come si diceva prima, dopo abbondante giurisprudenza della Cassazione favorevole ai contribuenti,  la questione è destinata a positiva soluzione. Il sottosegretario all’Economia e alle Finanze, infatti, il 23 aprile scorso, rispondendo ad un’interrogazione di un parlamentare di Scelta Civica in Commissione Finanze alla Camera, ha fatto sapere che l’Agenzia delle Entrate abbandonerà i contenziosi in corso sulla cennata questione, controllando soltanto l’esistenza dei presupposti che legittimano il rimborso dell’Iva.
è tutto bene quel che finisce bene. Comunque non dimentichiamo quante spese sono state sostenute dai contribuenti per resistere all’errata interpretazione del fisco, così come dimentichiamo tutte le spese finora sostenute dall’Erario per portare avanti questo lunghissimo contenzioso che, alla fine, ha visto un esito che, a molti, appariva già scontato.
Così come non bisogna dimenticare nemmeno tutti i contribuenti che, per evitare le spese di giudizio o per altri motivi, hanno preferito prestare acquiescenza al provvedimento di diniego del rimborso dell’Ufficio e che, proprio per la mancanza di ricorso e di una pendenza di contenzioso, oggi, verranno sicuramente esclusi dal rimborso al quale, invece, avrebbero avuto diritto.

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