Ribassi d’asta, nuove modalità - QdS

Ribassi d’asta, nuove modalità

Andrea Carlino

Ribassi d’asta, nuove modalità

giovedì 30 Luglio 2015

Sulla Gurs n.30/2015 pubblicata la circolare n.22 del 6 luglio scorso con la quale l’assessorato all’Economia chiarisce alcuni punti. La modifica ha disciplinato in maniera differente la destinazione del 50% delle somme

PALERMO – Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.30 del 24 luglio 2015 è stata pubblicata la circolare n.22 del 6 luglio scorso con la quale l’assessorato dell’Economia chiarisce i termini per il recupero dei ribassi d’asta. La nota, indirizzata agli uffici della Regione, è rivolta agli enti pubblici che dovranno d’ora in poi adeguarsi alla circolare per evitare di perdere i ribassi d’asta. La disciplina dei ribassi d’asta è stata di recente modificata dal legislatore per cui si ritiene opportuno, per quanto di competenza dello scrivente ramo di Amministrazione, fornire talune indicazioni.

Al di là del tecnicismo e delle difficoltà fino ad ora riscontrate, la circolare chiarisce in via definitiva le modalità sui ribassi d’asta, riferibili alla legge regionale 7 agosto 2013, n. 13 e al D.L n.218/11.
La fattispecie dei ribassi d’asta è disciplinata dall’art. 6, comma 28, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”, così come novellata dalla legge regionale 7 agosto 2013, n. 13.

In particolare  – si legge nel provvedimento – la modifica legislativa ha innovato la materia disciplinando in maniera differente la destinazione del 50% delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta dei lavori finanziati dall’Amministrazione regionale con fondi propri. Infatti le parole da “il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa, fino a “Commissione regionale dei lavori pubblici” sono state sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’1 gennaio 2014 il restante 50 per cento è destinato ad incremento del fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, cap. 215727).”

In tal modo il legislatore ha eliminato la possibilità di utilizzo delle somme anche per il finanziamento delle perizie di variante e suppletive sostituendola con l’incremento del fondo di cui all’art. 5 della legge regionale 12 maggio 2010,ì n. 11 – cap. 215727.
Un’altra modifica è stata introdotta dal dl.vo n. 118/2011, recepito dall’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 con decorrenza 1 gennaio 2015, il quale ha previsto che gli eventuali ribassi d’asta costituiscono economie di bilancio a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del medesimo quadro dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione nel rispetto della disciplina della normativa vigente in tema di appalti.

La circolare, inoltre prevede tre differenti tipologie che afferiscono al momento dell’aggiudicazione della gara, dal momento che una serie di norme stavano conducendo i vari enti a entrare in contrasto con gli uffici regionali e si correva soprattutto il rischio di perdere finanziamenti già ottenuti. In particolare: se la gara è stata aggiudicata prima del 01 gennaio 2014 si prevede l’utilizzo della quota dei ribassi; se la gara è stata aggiudicata dopo del 01 gennaio 2014, il restante 50% è destinato ad incrementare il fondo di cui all’art.5 della legge 12 maggio 2010 n.11; se la gara è stata aggiudicata dopo del 01 gennaio 2015 non sarà più possibile chiedere l’iscrizione in bilancio delle somme.

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