Pa: da mobbing ad abuso d'ufficio - QdS

Pa: da mobbing ad abuso d’ufficio

Patrizia Penna

Pa: da mobbing ad abuso d’ufficio

mercoledì 21 Ottobre 2015

Sentenza 40320/15 della Cassazione sul ricorso di un dirigente medico vessato dal primario. Il reato scaturisce dalla violazione dell’art. 97 della Costituzione

ROMA – La convivenza, si sa, è complicata. In un ambiente lavorativo, a volte, può diventare addirittura impossibile, soprattutto quando il lavoratore diventa bersaglio di maltrattamenti, offese, vessazioni, intimidazioni e umiliazioni, in una parola soltanto, mobbing.
Il termine è ormai entrato a far parte del linguaggio comune e anche la giurisprudenza fornisce sempre nuovi, significativi contributi circa la sua casistica.
Con la sentenza 40320 del 7 ottobre 2015, la Cassazione ha stabilito di recente che il mobbing del primario nei confronti del suo aiuto equivale ai reati di maltrattamenti in famiglia e abuso di ufficio.
I maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi costituiscono un reato (articolo 572 del Codice penale) che in alcuni casi può essere esteso anche ai rapporti lavorativi. Secondo la Cassazione, nel ricorso presentato da un dirigente medico costretto a subire la condotta persecutoria del direttore dell’unità chirurgica presso la quale prestava servizio, vi sono tutte le condizioni affiché si configuri tale reato, dal momento che quella dell’ospedale è una realtà all’interno della quale possono esistere dinamiche relazionali di “sudditanza” e soggezione psicologia, esattamente come in famiglia.
La sentenza ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti circa la connessione fra la condotta persecutoria del primario-prevaricatore e l’abuso di ufficio, reato contemplato all’articolo 323 del Codice Penale.
La Cassazione, infatti, ritiene che l’abuso d’ufficio sussita anche con la semplice violazione dell’articolo 97 della nostra Carta costituzionale che introduce i concetti di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e che vieta al pubblico ufficiale di adottare comportamenti che possano procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecare un danno ingiusto ad altri.
 

 
Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e configurazione reato di cui all’art. 323 del Codice penale
 
Articolo 97 della Costituzione
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 323 del Codice penale “Abuso di ufficio”
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

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