Redditometro, nuovi parametri in arrivo - QdS

Redditometro, nuovi parametri in arrivo

Salvatore Forastieri

Redditometro, nuovi parametri in arrivo

mercoledì 28 Ottobre 2015

Il decreto del Mef del 16/09/2015 stabilisce le condizioni per determinare il reddito sulla base della capacità contributiva. Il contribuente gode di due garanzie: la notifica dell’invito a comparire e l’avvio dell’iter con adesione

Sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2015 che, dopo il primo D.M. 24 dicembre 20012,  ridefinisce gli elementi indicativi di capacità contributiva necessari per la  determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (nuovo redditometro).
I nuovi parametri si rendono applicabili per gli accertamenti sui periodi d’imposta a partire dal 2011. Le precedente versione del decreto ministeriale, invece, si riferiva agli accertamenti sui periodi a partire dal 2009.
Come stabilito dal comma 3 dell’art. 1 del Decreto dello scorso 25 settembre, "Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto".
Giova ricordare che dopo la riformulazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973,  l’accertamento sintetico è ammesso solo in caso di scostamento, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato, maggiore del 20%.
Il contribuente che riceve un accertamento da redditometro, comunque, ha la possibilità di giustificare lo scostamento, dimostrando di avere coperto le maggiori spese accertate tramite redditi esenti, redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Il contribuente ha pure la possibilità di contestare le spese così come rilevate dal fisco, dimostrando l’errata quantificazione o attribuzione delle stesse.
Si ricorda pure che così come previsto dall’articolo 38, comma 7, il nuovo sistema di accertamento prevede una duplice garanzia in favore del contribuente.
L’Ufficio, infatti,  dopo la selezione avvenuta a cura degli uffici centrali dell’Agenzia delle entrate, è tenuto, per prima cosa, a notificare l’invito a comparire al fine di consentire al contribuente di giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute. Poi, se la giustificazione non viene fornita, deve comunque avviare il procedimento di accertamento con adesione, dando in questo modo al contribuente una seconda possibilità per dimostrare la regolarità di quanto originariamente dichiarato come reddito.
Con il nuovo decreto, finalmente il legislatore rinuncia all’utilizzo di valori frutto esclusivamente di una stima, preferendo l’utilizzo preminente dei dati certi esistenti in anagrafe tributaria.
Non sono più utilizzabili, infatti, alcune delle vecchie voci contenute nel precedente decreto ministeriale, applicato ai redditi 2009 e 2010, come le spese alimentari e bevande, l’abbigliamento e le calzature, gli elettrodomestici, gli arredi ecc., che prima si potevano attribuire al contribuente in base alle medie ISTAT rapportate alla tipologia di nucleo familiare, un sistema (la determinazione presuntiva delle spese non conosciute dal fisco),  che è stato contestato anche dal Garante della Privacy.
Così, le spese per beni e servizi di uso corrente concorrono alla selezione del contribuente e possono contribuire alla costruzione sintetica del reddito solo nel caso in cui l’Ufficio le abbia individuate puntualmente.
Le sole voci che possono legittimamente passare da una valutazione, pertanto, restano quelle relative alle "spese per elementi certi", quelle, cioè, che si riferiscono a voci di spesa che già esistono in anagrafe tributaria, nonchè al "fitto figurativo". Tale ultimo elemento, ossia le spese relative al mantenimento dell’abitazione, comunque, non rileva al fine della selezione del contribuente, ma solo per la eventuale determinazione del reddito sintetico presunto ed in ogni caso non si applica quando il contribuente, dopo l’attivazione del contraddittorio, dimostra una condizione abitativa che esclude la presenza di tali spese.
Per quanto riguarda gli investimenti, l’ufficio ha la possibilità di determinare l’incremento patrimoniale ai fini della selezione e della determinazione del reddito sintetico solo quando le informazioni risultano in Anagrafe Tributaria.
Prima di concludere, qualche considerazione.
Come si ricorderà, due anni fa, con l’introduzione del nuovo accertamento sintetico, la paura di essere colpiti ingiustamente dal fisco era altissima.
Ricordiamo però che il Garante della Privacy, sul redditometro, da un lato  aveva dichiarato  che “i cittadini chiedono la mano ferma” e sono disposti a “sopportare fastidiose intrusioni nella vita privata”.  dall’altro aveva pure evidenziato che  è necessaria la “Prudenza”, “Perché il rischio è porre la difesa della libertà  al di sotto degli obiettivi economici”. Dichiarazioni condivisibili,  che danno il senso della necessità di conciliare la privacy con l’esigenza di combattere adeguatamente l’evasione, nonché l’esigenza di un utilizzo “prudente” dell’attività del fisco e principalmente quella attraverso del redditometro.
Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate ha spiegato l’utilità "anti evasione" del redditometro promettendo interventi mirati e non eccessivamente invasivi.
E a due anni di distanza dalla prima applicazione, pare proprio che la prudenza abbia avuto un ruolo molto importante nell’attività degli uffici visto che non risultano grosse lamentele e le controversie derivanti da questo metodo accertativo non pare abbiano caratterizzato in maniera significativa il contenzioso tributario.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, il redditometro sembra proprio che non scandalizzi o spaventi  più di tanto. Vuol dire che ai contribuenti onesti la possibilità che si scoprano, in modo più efficace del passato,  persone che spendono molto di più di quanto il loro reddito consente,  fa  piacere. Farà  paura agli evasori, ma questo non importa.

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