Sistema tributario, verso il completamento del piano di revisione e di semplificazione - QdS

Sistema tributario, verso il completamento del piano di revisione e di semplificazione

Salvatore Forastieri

Sistema tributario, verso il completamento del piano di revisione e di semplificazione

martedì 17 Novembre 2015

Entrate in vigore il 22 ottobre le disposizioni contenute negli ultimi cinque decreti legislativi in attuazione della delega fiscale. Si dovrà attendere il 1° gennaio 2016 per le nuove disposizioni riguardanti il contenzioso

CATANIA – Sono entrati in vigore lo scorso 22 ottobre, ossia dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, molte delle disposizioni contenute negli ultimi cinque decreti legislativi emanati in attuazione della delega fiscale contenuta nella legge 23 dell’11 marzo 2014.
Come già evidenziato dalle pagine del Quotidiano di Sicilia, si tratta dei Decreti legislativi 156, 157, 158, 159 e 160, tutti del 24 settembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 223 del 7 ottobre 2015.
Si completa quindi, seppure non nella misura originariamente programmata, il piano di revisione e semplificazione di molti settori del nostro sistema tributario, un piano il cui obiettivo era quello di realizzare un fisco più equo, trasparente ed orientato alla crescita.
Al riguardo non si può non evidenziare, tuttavia, che probabilmente anche questa volta si è persa un’ occasione importantissima per rendere il nostro sistema tributario veramente più semplice.
 
A prescindere, infatti, dal consueto sistema contorto di legiferare, il Legislatore (in questo caso l’Esecutivo) sostanzialmente ha mantenuto il vecchio impianto normativo, modificandolo in diverse parti ed adeguandolo principalmente alle diverse sollecitazioni della Corte di Giustizia Europea (specialmente nelle sanzioni), ma senza adottare misure più coraggiose che, invece, erano necessarie per ridare ai contribuenti la fiducia verso il fisco e, più in generale, verso le Istituzioni, fiducia che rappresenta sicuramente la condizione indispensabile per la tax compliance e, conseguentemente, per una concreta riduzione dell’evasione fiscale.
In certi casi, come nel campo della riscossione, per esempio, le modifiche, seppure apprezzabili per i vantaggi per i contribuenti che non hanno avuto alcune volontà di evadere, a causa della loro frammentarietà rischiano di tradursi in ulteriori motivi di confusione. Sarebbe stato meglio, invece, se i diversi capitoli di questa storia fossero stati reiscritti interamente, fornendo una visione più accessibile delle nuove e più favorevoli norme.
Ormai, comunque, l’operazione delega fiscale è fatta.
Alcune disposizioni erano già entrate in vigore l’anno scorso. Altre sono state introdotte con la legge di stabilità per il 2015. Quest’anno, poi, sono stati emanati gli altri decreti delegati, gli ultimi dei quali, come si diceva prima, pubblicati lo scorso 7 ottobre. Complessivamente undici.
Una buona parte delle disposizioni contenute negli ultimi cinque decreti, come già detto, sono entrate in vigore lo scorso 22 ottobre. Altre, invece, entreranno in vigore il 1^ gennaio del prossimo anno ed altre ancora il 1^ gennaio del 2017. Sono già entrate in vigore il 22 ottobre le disposizioni riguardanti il nuovo sistema penale tributario. Quelle amministrative, invece, entreranno in vigore dal 1^ gennaio 2017 (fra quattordici mesi). 
Una decorrenza abbastanza strana. In materia di sanzioni amministrative, infatti, stante l’attuale previsione normativa, una decorrenza fissata dopo più di un anno può dar luogo ad alcune distorsioni per quel che concerne il principio del “favor rei”. I contribuenti, infatti, potrebbero essere sollecitati a commettere le violazioni che nel 2017 subiranno una diminuzione della sanzione, nella consapevolezza che, anche quando dette violazioni dovessero essere scoperte entro il 2016, basterà fare ricorso e non farle rendere definitive per beneficiare, dal 1^ gennaio 2017, delle nuove e meno pesanti penalità.
Si apprende, comunque, che la bozza della legge di stabilità per il 2016 contiene una norma la quale, dopo aver trovato la necessaria copertura economica del provvedimento (40 milioni di Euro), dovrebbe eliminare il rinvio ed anticipare al 1° gennaio dell’anno prossimo (2016) l’introduzione delle nuove sanzioni amministrative tributarie. 
Sono entrate pure in vigore il 22 ottobre anche le disposizioni riguardanti la “riscossione”.
Sono già applicabili, quindi, le disposizioni più favorevoli per la dilazione dei debiti tributari. Tra queste, oltre al lieve aumento del numero massimo di rate concedibili in caso di avvisi bonari (il massimo del numero delle rate passa da 6 a 8) e di dilazioni negli istituti deflattivi del contenzioso (il massimo del numero delle rate passa da 12 a 16), vale la pena ricordare quella, importantissima, che attenua il rigore della decadenza dalla dilazione, introducendo, in caso di rateizzazioni concesse dall’Agenzia delle entrate, il nuovo concetto di “lieve inadempimento” (versamento della prima rata con  ritardo non superiore a 7 giorni oppure insufficiente pagamento di una rata successiva per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso non superiore a 10.000 Euro), ipotesi che non fa scattare la decadenza prevedendo solo l’iscrizione a ruolo della frazione di debito non pagata con la sanzione del 30%.
Per le dilazioni concesse dall’Agente della Riscossione, fermo restando il vecchio numero delle rate mensili concedibili (72 o 120), particolarmente importante appare la nuova possibilità del contribuente di ottenere una nuova rateizzazione dopo essere decaduto dalla precedente dilazione per mancato pagamento.
Sempre in tema di riscossione, va ricordato pure la nuova ipotesi di rateizzazione straordinaria dei debiti tributari, già dilazionati dall’Agente della riscossione, e per i quali si è verificata la decadenza per mancato pagamento nei due anni precedenti l’entrata in vigore del decreto (dal 22 Ottobre 2013 al 22 ottobre 2015). Il  Decreto legislativo 159, infatti, contiene pure una disposizione che consente ai contribuenti che avevano subito la decadenza dalla rateizzazione nel biennio precedente, di ottenere una nuova dilazione, con un massimo di 72 rate mensili, presentando all’agente della riscossione un’apposita istanza entro il termine perentorio del 21 novembre 2015, ossia entro 30 giorni dall’entrata in vigore della nuova norma.
Per quel che concerne le disposizioni riguardanti il nuovo “contenzioso” ed i nuovi “interpelli”, le disposizioni entreranno in vigore il 1^ gennaio del 2016. Dovremo aspettare il nuovo anno, quindi, per potere beneficiare delle nuove norme come quelle riguardanti la mediazione (estesa a tutti i tributi, anche quelli locali), la conciliazione giudiziale (esperibile anche in secondo grado), l’innalzamento a 3.000 euro per la difesa in Commissione tributaria senza un difensore professionista e le nuove regole sulle spese di giudizio e la tutela cautelare.
Erano già entrate in vigore il 2 settembre le disposizioni sul “raddoppio dei termini” per l’accertamento in caso di denuncia di violazioni di natura penale tributaria ed il  1^ ottobre di quest’anno le disposizioni sull’abuso del diritto contenute nel nuovo articolo 10 bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

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