L'errore scusabile, un nuovo principio interviene a favore della compliance - QdS

L’errore scusabile, un nuovo principio interviene a favore della compliance

Salvatore Forastieri

L’errore scusabile, un nuovo principio interviene a favore della compliance

mercoledì 11 Maggio 2016

L’Agenzia Entrate con la circolare n. 17 del 29/4 dà maggior rilievo al comportamento spontaneo ed inequivocabile del contribuente. Piccoli ritardi o lievi insufficienze nel pagamento sono disciplinati dal dlgs n. 159/2015 sulla Riscossione

PALERMO – È stato il Decreto Legislativo n. 159 del 24/9/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, che, inserendo un nuovo articolo nella normativa sulla “Riscossione”, l’articolo 15 ter del D.P.R. 602/1973, ha introdotto un nuovo importantissimo principio secondo il quale un piccolo ritardo o  una lieve insufficienza nel pagamento del tributo, non determina le gravissime conseguenze che, nei casi di versamenti “definitori”, come quelli che riguardano le somme dovute (anche come prima rata) a seguito di accertamento con adesione o di rateizzazione del carico fiscale, sarebbero invece applicabili, principalmente in termini di inefficacia della definizione e decadenza della dilazione ottenuta.
Più in particolare, la citata disposizione, il nuovo articolo 15 ter, al terzo comma, ha stabilito che “è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni”.
Si tratta di una grossa novità, perchè finora l’Agenzia delle Entrate, tranne che in qualche caso, ha considerato il versamento con un ritardo anche di un solo giorno o con una differenza in meno di pochissimi euro non valido ai fini degli effetti che tale versamento avrebbe dovuto produrre, ritenendolo “tardivo” o “insufficiente”.
Eppure, il  principio dell’affidamento e della buona fede sancito dall’articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, nonchè il principio di diritto amministrativo della “conservazione degli atti amministrativi” avrebbero potuto suggerire, anche in passato, un atteggiamento meno rigoroso e formalistico, privilegiando la chiara volontà del contribuente di volere eseguire un versamento valido ai fini della definizione della sua posizione fiscale.
E’ chiaro, infatti, che se un cittadino versa con un solo giorno di ritardo, magari perchè la banca non ha potuto eseguire l’operazione entro il termine previsto, oppure se versa una somma che è inferiore di qualche euro, magari solo perchè ha invertito le ultime due o tre cifre dell’importo (ha scritto, per esempio, 10.899 al posto di 10.989, versando 90 euro in meno), la sua volontà risulta assolutamente chiara ed inequivocabile, ossia quella di volere pagare correttamente, al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge.
Ecco, quindi, che la nuova disposizione è da accogliere con grandissimo favore, perchè rappresenta un grosso passo avanti ai fini della reciproca fiducia tra fisco e cittadini e, pertanto, ai fini dell’ottenimento della compliance e della conseguente  riduzione dell’evasione fiscale.
Per la verità, questa volta, anche l’Agenzia delle Entrate sembra abbia accolto con molto favore questa disposizione. Addirittura recentemente ha emanato un circolare, la n.17 del 29 aprile 2016, per diffondere il nuovo concetto di “errore scusabile” e per chiarirne la portata.
L’Agenzia, con la citata circolare, ha adottato una tesi abbastanza favorevole ai contribuenti. Intanto perchè ha ritenuto applicabile il citato principio di errore scusabile anche alle definizioni diverse da quelle espressamente  stabilite dalla norma previste per l’accertamento con adesione e per le comunicazioni di irregolarità (articolo 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600), ossia alla  definizione dell’accertamento “per acquiescenza”, alla mediazione, alla conciliazione giudiziale ed alla liquidazione della dichiarazione di successione.
Poi, perchè, seppure non in maniera sufficientemente chiara, pur ricordando l’entrata in vigore della nuova norma a partire dal 22 ottobre 2015, non pare abbia voluto escludere l’applicabilità di questo principio (lieve inadempimento) per il passato. Si ricorda, infatti, che già con qualche documento di prassi (vedasi la circolare 65 del 28/6/2001 seppure solo in materia di accertamento con adesione)  aveva ritenuto che l’errore scusabile, anche prima di avere  una sua espressa previsione legislativa, poteva trovare fondamento, nel principio di diritto amministrativo della “conservazione degli atti amministrativi”.
Anche il Garante del Contribuente per la Sicilia, peraltro, aveva portato avanti questa tesi, ottenendo, in un caso, la condivisione di un ufficio.
Quindi, anche sulla retroattività, nonostante la circolare non si esprima in maniera sufficientemente chiara (pagine 25 e 26), non sarebbe assolutamente da escludere.
Tuttavia, nonostante le concessioni dell’Agenzia delle entrate, si presenta ora un nuovo problema.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n 9176 depositata il 6 maggio scorso, ha affermato che il principio di “lieve inadempimento” (ritardo breve o errore di entità contenuta), introdotto formalmente con il Decreto Legislativo  n. 159 del 24/9/2015, non ha effetto retroattivo.
La Suprema Corte ha affermato pure che il nuovo principio è applicabile solo nel caso di “comunicazioni di irregolarità” (articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/72), nonchè in caso di “accertamento con adesione”, escludendo, quindi, tutti gli altri istituti definitori previsti dal nostro Ordinamento giuridico tributario e precedentemente citati.
Una strana sentenza, questa, perchè si pone in contrasto con la tesi più favorevole dell’Agenzia delle Entrate la quale, questa volta, con la citata circolare 17, ha tentato di dare maggiore rilievo al comportamento spontaneo ed inequivocabile del contribuente il quale, seppure incorrendo in qualche errore di modestissima entità (ritardo brevissimo o lievissima insufficienza della somma pagata), ha manifestato la sua intenzione di volere definire gli atti notificati dall’ufficio fiscale, evitando il ricorso in Commissione tributaria.
Speriamo che la sentenza della Cassazione resti isolata e che l’Agenzia delle Entrate mantenga il suo orientamento che va nella direzione giusta di aumentare la compliance e, così, ridurre l’evasione fiscale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017