Quando l'Irap non è dovuta - QdS

Quando l’Irap non è dovuta

Salvatore Forastieri

Quando l’Irap non è dovuta

martedì 17 Maggio 2016

Sentenza n.9451 del 10 maggio della Corte di Cassazione in merito all’autonoma organizzazione dei professionisti

PALERMO – Ma c’era veramente bisogno di mettere in piedi un contenzioso così importante, fino a rendere necessarie tante sentenze della Cassazione comprese ben due delle Sezioni Unite ?
Molto probabilmente bastava il  buon senso ed un pò di coraggio in più per giungere alle stesse conclusioni di oggi, evitando a moltissimi contribuenti i tantissimi sacrifici e le tante spese necessarie per portare avanti liti tributarie di questo genere ed all’Erario i costi di questo imponente lavoro dell’Agenzia, delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione.
Stiamo parlando del concetto di “autonoma organizzazione” dei professionisti, uno dei requisiti per l’applicazione dell’IRAP, un requisito che, secondo l’Agenzia delle entrate e secondo alcuni Giudici, doveva essere considerato esistente quando il contribuente si avvaleva di un solo dipendente, non occasionale, anche nel caso in cui tale dipendente svolgeva solo mansioni di segreteria.
Dalle pagine di questo Quotidiano ne abbiamo parlato diverse volte, segnalando l’evoluzione giurisprudenziale della vicenda ed il danno, principalmente per la certezza del diritto e la compliance, che la confusione che si è creata su questo argomento certamente ha determinato.
Si ricorda che solo un mese fà le stesse Sezioni Unite della Cassazione,  con sentenza n.7291, depositata il 13 aprile scorso, avevano affrontato il problema fornendo diverse indicazioni sul concetto di “autonoma organizzazione” ai fini IRAP, compreso quello riguardante i medici di base con personale dipendente.
Hanno escluso il presupposto impositivo nel caso di attività di medicina di gruppo che si avvale di personale di collaborazione “in comune”, ossia con la partecipazione alle relative spese;  hanno affermato che “la spesa per la collaborazione di terzi (…) nella specie di modesta e contenuta entità (…) non vale a caratterizzare un’autonoma organizzazione (…) ma piuttosto è la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche”; ma hanno pure detto che il requisito dell’esistenza dell’autonoma organizzazione deve ritenersi sussistente in presenza di personale dipendente.
Ora, però, finalmente, hanno affrontato il problema in maniera più diretta, concreta e decisiva. Con Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, hanno affermato, questa volta, che “Con riguardo al presupposto dell’IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione (…) ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti (…)  il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure  si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
In pratica, se l’ingegnere si avvale della collaborazione di un dipendente geometra, pagherà l’IRAP. Se si avvale solo di una persona che espleta le funzioni di “segretaria”, sarà dispensato dal pagamento di detta imposta.
Un principio, quest’ultimo, che poteva essere chiarito molto tempo prima.
Anche il Garante del Contribuente per la Sicilia è intervenuto diverse volte ma, probabilmente, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dell’isola non hanno avuto la forza per disattendere istruzioni operative “centrali” che suggerivano di coltivare il contenzioso su questa problematica.
Comunque, come si suol dire, è tutto  bene quel che finisce bene. E, fortunatamente, la vicenda si è conclusa positivamente per i contribuenti interessati i quali, ricorrendo le condizioni previste dalla legge ed chiarite dalla Cassazione, sono dispensati dal pagamento dell’IRAP e, qualora avessero già pagato questo tributo, potranno chiederlo in restituzione all’Agenzia delle entrate, sempre che l’istanza sia stata fatta entro il termine di decadenza quadriennale previsto dagli articolo 37 e 38 del D.P.R. 602/1973.
L’Agenzia, evidentemente, dovrebbe subito recedere al contenzioso in corso. Nulla potranno pretendere, invece, i contribuente nei confronti dei quali sia stata già pronunciata una sentenza negativa passata in giudicato.

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