A chi si rivolge. Secondo i dati forniti dall’Istat la possibile platea di beneficiari è collocabile tra i 100.000 e i 150.000 soggetti. In base all’art.1 della Legge, destinatari delle previste misure sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.
In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori, sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
Ruolo del welfare locale. La legge disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale ed affidate perciò al coordinamento dei LEA (ossia le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a offrire). Un ruolo rilevante è svolto dal welfare locale, al quale è affidata l’erogazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità.
Le risorse. La legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Interventi finanziabili. La legge introduce la nozione di “disabilità grave” per definire i destinatari degli interventi e individua gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi da effettuare con le risorse del Fondo che sono: realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle leggi regionali; realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze, nonché a sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei disabili gravi. Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato.
Polizze assicurative, aumentano spese detraibili. L’articolo 5 eleva il limite di detrazione dall’imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. La Relazione tecnica del governo stima, sulla base dei dati Istat, una platea di soggetti interessati pari a circa 143.000 persone.
Tasse, agevolazioni per trust e fondi speciali vincolati. La legge disciplina le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi: costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica. L’affidatario può essere anche un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione. Le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell’atto) l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.
Campagne informative. Spetta alla presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’avvio di campagne informative intese alla diffusione della conoscenza delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.
Relazione alle Camere. La legge prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.