Redditometro, triennio 09-11 con i controlli in primo piano - QdS

Redditometro, triennio 09-11 con i controlli in primo piano

Margherita Montalto

Redditometro, triennio 09-11 con i controlli in primo piano

giovedì 26 Novembre 2009

Con l’adesione al processo verbale di constatazione l’accettazione integrale delle pretese del Fisco. Si accompagnano le indagini finanziarie in banca per scoprire i “falsi poveri”

CATANIA – La strategia del Governo per combattere l’evasione punta all’alleggerimento di alcuni adempimenti formali in cambio di un maggior gettito. Maggiori entrate che possono arrivare grazie ai nuovi strumenti, in tema di controlli e di accertamento, previsti dalla manovra d’estate ‘08 (d l112/08) e dal dl anti-crisi (dl185/08). Per combattere l’evasione fiscale, per il triennio 09-11, è previsto un incremento di almeno il 10% della capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione dell’evasione fiscale (art. 83, comma 3, dl 25 giugno 08, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto ‘08, n. 133, cosiddetta “manovra d’estate ‘08”). Sul redditometro alla caccia dei finti poveri, così spiega  Tonino Morina Docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Roma – Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Seminario specialistico Ancot.
“È previsto un piano straordinario di controlli per il triennio 2009-2011 finalizzato all’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, meglio conosciuto con la denominazione “redditometro” (art. 83, commi da 8 a 15, d l 25 giugno ‘08, n. 112, convertito dalla l. 6 /08/08, n. 133, cosiddetta “manovra d’estate’08”). Tornano così in primo piano i controlli mediante il “redditometro”, che misura la ricchezza del contribuente in base ai beni posseduti e ai servizi utilizzati. Il redditometro può essere “accompagnato” dalle indagini finanziarie, più comunemente conosciute come controlli bancari, per scoprire i falsi poveri, cioè chi dichiara poco o nulla nelle dichiarazioni dei redditi, ma che magari possiede diversi beni immobili e altri beni di lusso. Insomma, ricco per la gente, ma povero e con redditi bassi per il Fisco”.
L’occhio del Fisco è puntato, in particolare, su chi non paga imposte, perché ritiene le tasse un “optional” poco gradito, mentre nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria sono presenti elementi indicativi di capacità contributiva incompatibili con il modesto reddito dichiarato esente da ogni tassazione.
“Per l’adesione ai processi verbali di constatazione, con la manovra d’estate 2008, è stato introdotto un nuovo tipo di concordato, mediante “adesione al processo verbale di constatazione”. Il nuovo istituto, in presenza di processi verbali di constatazione relativi a violazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l’emissione di accertamenti parziali, attribuisce al contribuente la facoltà di accelerare la definizione del rapporto tributario conseguente alla constatazione delle dette violazioni. Possono formare oggetto di adesione i processi verbali che contengono la constatazione di violazioni “sostanziali” in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap. La comunicazione di adesione del contribuente ai processi verbali comporta l’accettazione integrale delle pretese del Fisco, senza possibilità di contraddittorio, beneficiando, però, della riduzione a un ottavo della sanzione minima prevista per la violazione contestata in materia di imposte sui redditi, di Iva o di Irap”.
 


Sanzioni per falsi crediti e sconti speciali per adesioni

Falsi crediti con sanzioni dal 100 al 200% e controlli per otto anni
Chi “trucca” il modello F24, indicando crediti fasulli, è punito con la sanzione dal 100 al 200 % della misura dei crediti inesistenti
Sanzioni dal 100 al 200% sui falsi crediti senza riduzioni e con atto di recupero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente. è inoltre stabilito che è punito con la sanzione del 200% della misura dei crediti compensati chi utilizza crediti inesistenti per pagare somme dovute per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun anno solare.
Adesione con sconti speciali anche per gli inviti al contraddittorio
È stabilito che, con riferimento agli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito, con comunicazione all’ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

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