La legge sull'edilizia siciliana sconta un ritardo di 15 anni - QdS

La legge sull’edilizia siciliana sconta un ritardo di 15 anni

Pierangelo Bonanno

La legge sull’edilizia siciliana sconta un ritardo di 15 anni

venerdì 30 Settembre 2016

Sono state recepite molte modifiche specifiche, definizioni e procedure già vigenti da oltre tre lustri in tutta Italia, salvo ovviamente le normative integrative delle Regioni a statuto speciale e di quelle introdotte con la legislazione concorrente del Titolo V della Costituzione

PALERMO – Si è volto nei giorni scorsi la prima giornata di studio sulla nuova legge edilizia siciliana che ha recepito il testo unico statale (D.P.R. n. 380/2001). All’incontro, organizzato presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo dall’Associazione avvocati amministrativisti della Sicilia, hanno preso parte, oltre al Presidente dello stesso Tribunale, Calogero Ferlisi, Salvatore Raimondi e Filippo Salvia, professori emeriti dell’Università di Palermo, Domenico Gozzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, Giuseppe La Greca, magistrato del Tar Sicilia ed Alberto Marolda, avvocato del Foro di Palermo.
Le relazioni hanno trattato diversi profili della nuova legge regionale evidenziando il ritardo di quindici anni con il quale il legislatore ha deciso di far propria la legge statale. Il nuovo regime del permesso di costruire, l’accertamento di conformità, l’assetto normativo dei centri storici, i riflessi penali della nuova disciplina e la nuova disciplina del condono hanno costituito i principali argomenti di approfondimento.
Appare opportuno ricordare che il recepimento del quadro normativo nazionale è avvenuto con la legge regionale n. 16/2016 del 10 agosto 2016 e pubblicata sul G.u.r.s. n. 36 (suppl. ordinario) del 19/08/2016, che effettua sostanzialmente un recepimento dinamico di alcuni articoli del D.P.R. n.380/2001.
In sintesi sono state recepite con molte modifiche specifiche definizioni e procedure già vigenti da oltre 15 anni in tutta Italia, salvo ovviamente le normative integrative delle regioni a statuto speciale e di quelle introdotte con la legislazione concorrente del Titolo V della Costituzione.
Confermato buona parte del recepimento dei titoli e procedure edilizie come la Scia, il permesso di costruire convenzionato e l’edilizia libera; integrato anche l’elenco delle opere fattibili in edilizia libera.
La legge regionale prevede, inoltre, una procedura “semplificata” per concludere gli iter delle domande di condono edilizio.
È consentito, infatti, ai titolari di immobili oggetto di istanza dei condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003, di far presentare da un tecnico abilitato una perizia giurata attestante sia il pagamento dell’oblazione e degli oneri urbanizzazione, sia il rispetto dei requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria.
Le perizie depositate saranno sottoposte a verifiche a campione nella misura del 5%.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo.
Non è previsto espressamente l’obbligo di deposito degli elaborati grafici, ma potrebbe essere utile allegare ogni documentazione ed elaborato tecnico necessario a confermare i contenuti della perizia giurata stessa. All’interno del quadro regionale vi è la norma che prevede la possibilità di realizzare cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976, purché il medesimo cambio non comporti alterazioni alle volumetrie assentite.
Il giudizio sull’opera di recepimento del testo statale non è stato tuttavia univoco: è stata la relazione del magistrato Giuseppe La Greca ad evidenziare come la tecnica normativa utilizzata potrebbe dar luogo a notevoli problemi interpretativi poiché la nuova legge non si è preoccupata di risistemare o abrogare (al netto di poche eccezioni) le numerose norme regionali vigenti in materia edilizia, ciò che «dovrebbe costituire il vero scopo di un’opera di drafting normativo e di semplificazione delle procedure».

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