Approvato ddl di contrasto al caporalato - QdS

Approvato ddl di contrasto al caporalato

redazione

Approvato ddl di contrasto al caporalato

giovedì 20 Ottobre 2016

Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, il ddl è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. È indice di sfruttamento la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali

ROMA – Approvato, definitivamente, dalla Camera dei deputati, il disegno di legge di contrasto del caporalato, che introduce significative modifiche al quadro normativo penale nonché misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura. Il provvedimento – che consta di 12 articoli – è in attesa di pubblicazione in GU.
Nel modificare l’articolo 603-bis del Codice penale, il provvedimento prevede la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro (per ogni lavoratore reclutato) per chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno.
La nuova formulazione dell’articolo 603-bis prevede altresì una fattispecie di caporalato caratterizzata dall’utilizzo di violenza o minaccia (è soppresso il vigente riferimento all’intimidazione), sanzionata con la reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituisce indice di sfruttamento dei lavoratori: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono, invece, aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.
Inseriti, inoltre, nel codice penale, gli articoli 603-bis1 e 603-bis2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato. In particolare, per i delitti previsti dall’articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
È modificata la normativa che ha istituito presso l’Inps la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Introdotte, inoltre, altre due ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete suddetta: esse devono applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dall’RSU; non devono essere controllate da soggetti o collegate a soggetti non in possesso del complesso dei requisiti indicati.
Alla Rete possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Possono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità anche le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione.
Gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017