Cassazione, stretta su furbetti del cartellino - QdS

Cassazione, stretta su furbetti del cartellino

Andrea Carlino

Cassazione, stretta su furbetti del cartellino

mercoledì 21 Dicembre 2016

Secondo la Suprema Corte, chi nell’orario di lavoro si dedica a fatti personali paga il danno all’immagine. Truffa anche se non c’è l’obbligo di timbrare il tesserino di entrata e di uscita

PALERMO – Importante sentenza della Corte di Cassazione del 2 dicembre scorso. Chi nell’orario di lavoro si dedica a fatti personali paga anche il danno all’immagine. Il reato di truffa anche se non esiste l’obbligo di timbratura.
Rappresenta pertanto – come si legge nel dispositivo – “un danno di natura economica al Municipio dalla condotta fraudolenta attuata dal dipendente pubblico che faccia figurare di essere presente in ufficio quando invece sia intento a seguire interessi di natura squisitamente privata”.
La Cassazione si è espressa dopo il ricorso proposto da un dipendente pubblico con qualifica di Commissario ispettore superiore della Polizia municipale di un Comune con l’incarico di coordinatore del settore ufficio atti che giungeva in ritardo in ufficio e svolgeva varie incombenze personali durante l’orario di ufficio, così indebitamente lucrando lo stipendio o, quantomeno parte di esso, con conseguente danno per l’amministrazione comunale. Secondo il ricorrente era falso parlare di truffa o di aver lucrato indebitamente lo stesso poiché l’imputato non aveva nessun obbligo di timbratura del tesserino di entrata e di uscita e che lo stesso, nel periodo in contestazione, non aveva mai avanzato richieste di straordinario sicché, nella specie, mancherebbero gli artifizi ed i raggiri ed un danno al Comune.
La Suprema Corte laddove nella sentenza ha testualmente evidenziato l’irrilevanza della mancanza di un “obbligo di timbratura del tesserino di entrata e di uscita e dell’omessa presentazione di richieste di remunerazione di straordinari, trattandosi – ad ogni modo – di circostanze di per sé irrilevanti ai fini del decidere, là dove il dato saliente ai fini della integrazione della fattispecie é che l’imputato si dedicasse durante l’orario di lavoro a faccende estranee ai compiti d’ufficio”.
Un’altra sentenza della Corte di Cassazione (questa volta del 9 novembre scorso) dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da tre dipendenti comunali condannati per il reato di truffa continuata, ribadiva che “la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata qualora il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili. L’omessa timbratura del cartellino, in occasione di allontanamenti intermedi del dipendente, impedisce pertanto a sua volta il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità dell’attività lavorativa prestata, tanto in vista di un recupero (ove previsto) del periodo di assenza, quanto in vista di una detrazione correlativa dal compenso mensile, così che, sotto tali profili, costituisce condotta idonea a trarre in inganno ed a far conseguire ingiusti profitti”. Infine “anche l’indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017