Imposta sul reddito d'impresa, ecco le novità - QdS

Imposta sul reddito d’impresa, ecco le novità

Rosario Battiato

Imposta sul reddito d’impresa, ecco le novità

martedì 17 Gennaio 2017

L’opzione è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2017 e si potrà comunicare con il modello Unico 2018. Misura applicabile da imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria e società di capitali con specifici requisiti

PALERMO – Col nuovo anno parte il regime dell’Iri, l’imposta sul reddito di impresa che potrà essere applicata dagli imprenditori individuali, dalle Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria, ma anche per le società di capitali che corrispondano ai requisiti necessari per l’opzione della piccola trasparenza fiscale (regime fiscale applicabile a società partecipate da sole persone fisiche). Il provvedimento è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2017 che ha agito sul Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) all’articolo 55-bis.
Come funziona? L’adozione al regime, che è opzionale, va esercitata nella dichiarazione dei redditi, consentendo l’effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. Per il 2017 si potrà avviare col modello Unico 2018.
Perché è conveniente? Lo spiega la Cgia (associazione artigiani piccole imprese mestre): “Optando per tale regime, il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef dell’imprenditore o collaboratore familiare/socio ma è assoggettato, a decorrere dal 1/01/2017, a tassazione ‘separata’ con l’aliquota del 24%”. In questo caso specifico, infatti, non si applica l’articolo 5 del Tuir che invece prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone. In questo modo si separa il reddito derivante dall’impresa dagli altri redditi che sono percepiti dall’imprenditore, in cui finirà anche il reddito che lo stesso imprenditore ritrae dall’azienda come compenso del proprio contributo lavorativo e che sarà assoggettato all’ordinaria Irpef in misura progressiva.
In caso di prelievo di somme già assoggettate ad Iri dai conti bancari dell’impresa/società, accade che “queste somme hanno ancora natura di reddito di impresa e concorrono a formare integralmente il reddito dell’imprenditore/collaboratori/soci”. In ogni caso le somme prelevate non seguono le “regole del reddito di capitale tassabili al 49,72%, ma saranno tassate ‘per intero’”.
Con l’Iri arrivano novità anche sul fronte delle perdite. Lo spiega sempre a Cgia: “Le perdite maturate durante l’applicazione del regime (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore /collaboratore/socio) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi per l’intero importo che trova capienza in essi e senza la limitazione temporale del quinquennio”.
In relazione all’aiuto alla crescita economica (Ace), la Legge di bilancio predispone che le società che hanno scelto il regime dell’Iri, si applicherà la disciplina prevista per i soggetti Ires. “Dal 2016, quindi – spiegano dalla Cgia -, per tali soggetti il beneficio sarà calcolato misurando gli incrementi e decrementi del capitale proprio, così per i soggetti Ires”.
L’iri è una cosiddetta flat tax, perché comprende l’applicazione di un’aliquota fissa sul reddito prodotto. A differenza del mondo Irpef è un metodo proporzionale, non progressivo. A definirne i dettagli e gli obiettivi ci aveva pensato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso di un’audizione alla Camera del 7 novembre scorso, quando aveva parlato del regime Iri (all’epoca non ancora approvato) che innova sotto “il profilo strutturale il sistema di imposizione sui redditi d’impresa prodotti dalle persone fisiche, in forma individuale o associata”. Una modalità del genere era stata già anticipata nel 2007 con i lavori della commissione Biasco istituita presso il ministero dell’Economia. Un tentativo, insomma, di fornire un nuova imposta “come segno di cambiamento importante e strutturale della tassazione, teso a dare alle imprese individuali una imposta ‘propria’, in omaggio alle esigenze di equità del prelievo”.
Gli obiettivi dell’Iri, che erano stati evidenziati in occasione dell’audizione, erano la riduzione del prelievo sulla parte di utile che resta in azienda e l’incentivazione per le medie imprese ad aumentare il patrimonio.
A settembre la Cna aveva fatto una stima di massima delle imprese che avrebbero tratto beneficio dall’introduzione dell’Iri. Si tratta di circa mezzo milione di realtà.

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