Cosa fare se non si riesce a pagare il mutuo, senza perdere la casa - QdS

Cosa fare se non si riesce a pagare il mutuo, senza perdere la casa

redazione

Cosa fare se non si riesce a pagare il mutuo, senza perdere la casa

sabato 25 Febbraio 2017

Il Dl 179/12 in soccorso dei consumatori soffocati dai debiti

È stata ribattezzata “legge salva suicidi”, ma per gli operatori del diritto è la legge n. 3/2012, modificata dal decreto legge n. 179/12, che ha dato vita a una tutela normativa del consumatore soffocato dai debiti.
Una vera e propria seconda possibilità, una chance di riabilitazione che in passato veniva concessa solo al titolare di un’attività imprenditoriale, e che oggi invece consente anche al privato di ripianare la propria posizione debitoria.
Con l’aiuto degli organi di composizione della crisi, il consumatore effettua una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che contempli scadenze e modalità di pagamento dei creditori.
Questa proposta di accordo dovrà indicare le somme dovute, i beni del debitore, l’elenco dei creditori e di tutte le spese correnti necessarie al sostentamento suo e del suo nucleo familiare. La proposta, che viene verificata dal Giudice circa la fattibilità del piano e l’assenza di atti di frode, verrà omologata se otterrà il sessanta per cento delle adesioni dei creditori; non si contano, ai fini del raggiungimento della maggioranza, i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, come le banche quando si tratta di mutui.
Quindi se il creditore è solo la banca presso cui si è contratto il mutuo, l’omologa dipenderà solo dall’effettiva capacità di rientro del debitore.
Il “piano del consumatore” viene redatto da un avvocato o da altro professionista, corredato da una relazione analitica sulle cause dell’indebitamento, un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.
I debiti causa dell’insolvenza, secondo una recentissima pronuncia della Cassazione, devono avere carattere strettamente personale, “senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria”; quindi un mutuo rientra fra i debiti personali.
Come non auspicare pertanto la diffusione di questa “riabilitazione” del consumatore, le cui maglie normative si dilatano progressivamente a seguito di alcuni provvedimenti giurisdizionali innovativi. Si ricorda a tal proposito l’omologazione, da parte del Tribunale di Busto Arstizio, di un piano di composizione della crisi da 11 mila euro a fronte di un debito di quasi 90 mila euro nei confronti di Equitalia Nord. O ancora: il Tribunale di Napoli ha omologato il piano proposto da un consumatore rimasto senza occupazione, dimezzando di fatto i debiti assunti per un mutuo ipotecario con una Banca.
Il consumatore adeguatamente informato ed assistito, anche per quei debiti pendenti con Equitalia e anche quando il creditore sia soltanto uno, ha oggi una concreta possibilità di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, ripartendo da zero.
press@famigliaindifesa.it

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