Discariche abusive, multe dell'Ue non automatiche agli enti locali - QdS

Discariche abusive, multe dell’Ue non automatiche agli enti locali

Rosario Battiato

Discariche abusive, multe dell’Ue non automatiche agli enti locali

martedì 14 Marzo 2017

Il Tar del Lazio con una serie di sentenze, in relazione a diversi ricorsi proposti anche da quattro Comuni siciliani (Leonforte, Paternò, Siculiana e Racalmuto),  ha stabilito che lo Stato centrale non può rivalersi su Regioni e amministrazioni perché mancherebbe un accertamento propedeutico delle responsabilità

PALERMO – Niente multe Ue da girare ai comuni e agli enti considerati responsabili. Le sanzioni di Bruxelles, almeno per il momento, resteranno in capo allo Stato centrale che non può rivalersi sulle amministrazioni locali perché mancherebbe un accertamento propedeutico delle responsabilità degli enti coinvolti. Lo hanno certificato diverse sentenze del Tar del Lazio in relazione ai ricorsi proposti dal Friuli Venezia Giulia e da quattro comuni siciliani (Leonforte, Paternò, Siculiana e Racalmuto).
Anche se le procedure di infrazione che incrociano responsabilità statali e locali sono diverse – ricordiamo le tre relative alla depurazione –, la sentenza ha riguardato esclusivamente le sanzioni già comminate al nostro Paese dalla Corte Ue in relazione all’adeguamento alla direttiva rifiuti sulle discariche “abusive” situate nel territorio italiano per la mancata esecuzione della sentenza di condanna del 26 aprile del 2007. Oggetto del contendere è la sanzione forfettaria da 40 milioni, comminata nel 2014, e l’altra semestrale che originariamente ammontava a 42,8 milioni per ogni semestre di ritardo nella bonifica – 400mila euro per ogni sito con rifiuti speciali, 200mila per gli altri – ma che potrebbe presto abbassarsi a circa 27 milioni e 800mila euro (il 2 dicembre il ministero ha trasmesso la documentazione per la sostanziale chiusura della procedura di infrazione di 40 discariche). Attualmente restano 133 discariche da bonificare (dati del ministero dell’Ambiente). Tra queste ce ne sono 58 per le quali il ministero ha parlato di termini “infruttuosamente decorsi” e che infatti rientreranno nelle priorità del commissario unico nominato a dicembre. In questo gruppo ce sono ne ben sette isolane: a Cammarata (Ag) San Martino, a Cerda (Pa) Caccione, a Leonforte (En) Tumminella, a Monreale (Pa) Zabbia, a Paternò (Ct) c.da Petulenti, a San Filippo del Mela (Me) c.da Sant’Agata, ad Augusta (Sr) Campo sportivo.

La brutta notizia per Roma è che le sanzioni non potranno essere girate agli enti locali
, nemmeno nella veste di riduzione dei trasferimenti statali. Lo certificano le sentenze in relazione a una serie di ricorsi presentati dai comuni isolani. Prendiamo come esempio la sentenza che riguarda il Comune di Leonforte (pubblicata lo scorso 10 marzo) nel quale l’ente richiedeva l’annullamento “della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 31526 in data 01.04.2016, recante ‘procedure di infrazione P.I. 2003/2077. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 dicembre 2014, resa nella causa C – 196/13 relativa alla condanna della Repubblica italiana per inadempimento e mancata esecuzione della direttiva in materia – sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 260 TFUE – azione di rivalsa nei confronti degli enti responsabili”, nella parte in cui considera il Comune ‘ente responsabile’”.
Nel dettaglio, sulla base delle penalità già pagate dal ministero dell’Economia, la quota relativa alle discariche isolane è pari a circa 5 milioni di euro e in tal senso “l’amministrazione statale ha invitato la Regione Sicilia, quale responsabile in solido con i Comuni di San Filippo del Mela, Cammarata, Racalmuto, Siculiana, Leonforte, Augusta, Paternò, Monreale, Mistretta, Cerda e Priolo Gargallo, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006, a voler concordare con gli enti locali le modalità attraverso le quali provvedere al suddetto reintegro che, in base alla normativa vigente, può avvenire anche mediante compensazione, fino a concorrenza dei relativi importi, con altri trasferimenti dovuti dallo Stato”.
Non sarà così. Secondo quanto riportato nella sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, l’art. 43, comma 4, legge n, 234 del 2012 “dispone che lo Stato ha diritto di rivalersi, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell’Unione europea, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, ma è la stessa norma che “richiede espressamente che lo Stato individui i responsabili della violazione al fine di procedere legittimamente all’azione di rivalsa”.
In altri termini è evidente che “il corpus normativo in materia richiede lo svolgimento di una fase propedeutica a quella dell’esercizio dell’azione di rivalsa, vale a dire l’individuazione delle relative responsabilità, che postulano il mancato esercizio del potere di provvedere, e che possono astrattamente sussistere sia in capo allo Stato sia in capo alle Regioni sia in capo agli enti locali”, ma risulta che “l’Autorità procedente ha automaticamente escluso la responsabilità statale ed ha individuato i Comuni e la Regione come responsabili in solido della violazione, in assenza di qualsivoglia istruttoria volta all’accertamento delle responsabilità attribuite”.

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