Rimborso totale per obbligazionisti e acquirenti del mercato secondario - QdS

Rimborso totale per obbligazionisti e acquirenti del mercato secondario

redazione

Rimborso totale per obbligazionisti e acquirenti del mercato secondario

giovedì 11 Maggio 2017

Risparmiatori azzerati e Decreto Salvabanche. Diverse sentenze favorevoli alle persone vittime delle banche. Essendo stati riconosciuti come “consumatori” dalla Cassazione, possibile il rito abbreviato

ROMA – Si rincorrono in questi giorni le notizie più diverse rispetto ai “risparmiatori azzerati” ed il Decreto Salvabanche. Occorre fare chiarezza, per questo in merito è intervenuto l’Avv. Giovanni Franchi di Parma, già protagonista in diverse sentenze favorevoli ai risparmiatori azzerati.

Ecco allora 3 buoni motivi per i quali non bisogna rinunciare ai propri risparmi
:
1) E’ appena uscita una sentenza di Cassazione fondamentale per gli azionisti azzerati di Cassa di Risparmio di Ferrara, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche , Banca popolare di Bari: sono consumatori e quindi possono fare causa nella propria città e chiedere il rito abbreviato.
2) Gli obbligazionisti che hanno comprato titoli di queste banche e da altre banche o da promotori finanziari, hanno anch’essi diritto a rimborso del capitale più gli interessi, se , come in molti casi già riscontrati dai documenti, vi sono irregolarità che possono invalidare la transazione sulla base  delle norme del Testo Unico Finanziario.
3) Il Decreto che regola il rimborso parziale degli obbligazionisti Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Carichieti e Banca Marche è incostituzionale sulla base dell’Art. 3 – che stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge  e dell’Art. 47- che tutela il risparmio in ogni sua forma.
Ecco spiegati i 3 punti nel dettaglio:
1) Salvo uno dei diritti fondamentali del consumatore/risparmiatore: fare causa nel tribunale della propria città, anche quando diviene socio-azionista di una banca tramite una transazione finanziaria. La tesi del Tribunale di Ferrara che aveva indicato come sede competente la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, si sarebbe fatalmente scontrata con il diritto dei consumatori ad avere come sede esclusiva e inderogabile il “ Foro del consumatore”, vale a dire il Tribunale della città di residenza o, a loro scelta, la città dove ha sede l’Istituto che è stato intermediario della transazione finanziaria.
2) Gli obbligazionisti che hanno comprato titoli  Cassa di Risparmio di Ferrara, , Banca Etruria, Carichieti e Banca Marche, non direttamente dalle banche emittenti, bensì dal cosidetto “mercato secondario” (da altre banche o da promotori finanziari), contrariamente a quanto è stato detto da alcune fonti,  hanno anch’essi diritto al parziale rimborso del capitale, se, come in molti casi già riscontrati dai documenti, vi sono irregolarità che possono invalidare la transazione sulla base  delle norme del Testo Unico Finanziario.
Questi risparmiatori traditi possono scegliere se fare causa alla banca emettitrice del titolo acquistato oppure a quella che glielo ha venduto. E se dalla prima causa non dovessero ottenere il ristoro completo del danno, possono citare, in una seconda causa l’altra banca chiedendo il resto del rimborso del danno patrimoniale subito.
3) Il Decreto che regola il rimborso parziale degli obbligazionisti è incostituzionale sulla base di ben due articoli della Costituzione Italiana: l’Art. 3, che stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge  e l’Art. 47, che tutela il risparmio in ogni sua forma. Le obbligazioni, tra l’altro non potevano – per la loro natura di titoli ad alto rischio- venire proposti in acquisto ai risparmiatori, bensì unicamente a gruppi finanziari e investitori professionisti.

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