Sisma del 1990, rimborso contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente - QdS

Sisma del 1990, rimborso contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente

Salvatore Forastieri

Sisma del 1990, rimborso contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente

mercoledì 11 Ottobre 2017

Con l’art. 16 octies del Dl 91/2017 modificato il comma 665 dell’art. 1 della L. n. 190/2014. L’entità verrà stabilito direttamente dall’Agenzia Entrate in base alle ritenute subite

PALERMO – Sisma del 1990 in Sicilia: è vicina la chiusura della vicenda?
Una recente disposizione legislativa ed un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate potrebbero rendere meno lontana la fine di questa lunga e triste storia che da ben ventisette anni fa lavorare inutilmente gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia Orientale ingolfando il contenzioso tributario.
Con l’articolo 16 octies del D.L. 91 del 20/6/2017, in vigore dal 1^ agosto scorso, è stato modificato il comma 665 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014 n.190.
Con quest’ultima disposizione era stata concessa ai soggetti della Sicilia orientale colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, di chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate in più rispetto al 10% dei tributi dovuti per il triennio 1990-1992, presentando domanda all’Agenzia delle Entrate entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008 n.31 (1^ marzo 2008) ossia entro il termine del 1^ marzo 2010.
Dal rimborso restavano escluse le somme pagate dai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, nonché quelli pagati dai soggetti che svolgono attività d’impresa a causa di un espresso divieto dell’Unione Europea.
Ora, però, grazie alla citata disposizione entrata in vigore lo scorso primo agosto, un grosso passo in avanti è stato fatto.
 
È stato confermato il divieto del rimborso ai soggetti che svolgono attività d’impresa, quanto meno fino a quando non sarà completata la verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento europeo.
È stato concesso, però, il diritto al rimborso ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati in relazione alle ritenute subite. L’entità del rimborso verrà stabilito direttamente dall’Agenzia delle Entrate in base alle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente e risultanti dalle dichiarazioni modello 740 presentate.
È stata pure prevista la possibilità, per i contribuenti che avevano tempestivamente presentato una istanza di rimborso generica e senza documentazione, di integrare la stessa entro  il 30 ottobre di quest’anno.
A partire dal 1^ novembre 2017, quindi, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, così come espressamente previsto dalla legge, “richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta”.
Un esame che speriamo non debba essere causa di ulteriori diatribe, ma che certamente punterà ad evitare qualunque illecito arricchimento, ossia che vengano rimborsate somme che non sono mai state versate all’Erario.

I rimborsi saranno effettuati in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze
e fini a concorrenza delle somme stanziate.
In base alla recente disposizione del 20 giugno scorso ed al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.195405 del 20 settembre 2017, qualora le somme stanziate non siano sufficienti per il pagamento dell’intero importo dovuto a tutti i contribuenti creditori, i rimborsi saranno effettuati con una riduzione del 50%.
Dopo la lavorazione di tutte le domande di rimborso presentate, qualora sussistano le necessarie risorse finanziarie, si procederà ad un secondo pagamento, proporzionalmente agli importi precedentemente liquidati.

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