Misure alternative compensative del mancato aumento dell'Iva - QdS

Misure alternative compensative del mancato aumento dell’Iva

Salvatore Forastieri

Misure alternative compensative del mancato aumento dell’Iva

mercoledì 18 Ottobre 2017

In GU il Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 contenente disposizione di carattere fiscale. Prevista tra le altre cose la riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali

ROMA – Occorrono più di quindici  miliardi di Euro per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che, nella Finanziaria del 2015, hanno previsto l’aumento delle aliquote IVA e che, prima con la manovra del Governo Renzi e poi con quella del Governo Gentiloni, da qualche anno rappresentano una grossa “spada di Damocle” che pesa su tutti i cittadini italiani.
Il mancato aumento dell’IVA sarà recuperato attraverso misure alternative, ma è anche la naturale conseguenza di un percorso virtuoso che, attraverso i più recenti provvedimenti, ha condotto ad una situazione economica del Paese molto più positiva del passato.
È quanto emerge dal Decreto Legge 16 Ottobre 2017 n.148 pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale.
L’ultimo intervento sulle aliquote IVA era stato fatto dal Governo Gentiloni in sede di conversione del Decreto Legge 50 di quest’anno, ed in quella occasione, per la verità, era già stato ridotto l’ammontare complessivo del gettito occorrente per assicurare la copertura della legge finanziaria.
L’ultima versione della disposizione, infatti, aveva elevato, a decorrere dal 1^ gennaio 2018, l’aliquota ordinaria IVA dal 22% al 25% e l’aliquota ridotta dal 10% all’11,50% (non più al 13%). L’aliquota ordinaria, invece,   sarebbe dovuta aumentare ulteriormente dal 1^  gennaio 2019 al 25,40%, per poi scendere al 24,90% dal 2020 e tornare, infine, al 25% nel 2021.

Tra le misure adottate con il recente decreto legge 148 per la “sterilizzazione” dell’aumento dell’IVA, spicca la riapertura della così detta “rottamazione delle cartelle”,
ossia la sanatoria che si era già chiusa con la presentazione dell’istanza entro il 21 aprile 2017 ed il pagamento dell’unica o della prima rata entro il 31 luglio scorso.
Il nuovo intervento, che dovrebbe portare nelle casse dell’Erario un miliardo di Euro, si articola nel modo seguente:
•    Possibilità per coloro i quali non hanno versato tempestivamente l’unica o le prime due rate di luglio e settembre di provvedere al pagamento entro il prossimo 30 novembre 2017;
•    Possibilità di accesso alla definizione agevolata anche per i carichi non in regola con il piano di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. A tale scopo è necessario presentare apposita istanza entro il 31 dicembre 2017,  eseguire il versamento delle  rate non corrisposte entro il 31 maggio 2018 e provvedere al pagamento delle somme occorrenti alla definizione agevolata in un numero massimo di tre rate che scadono a settembre, ottobre e novembre 2018 insieme agli interessi a decorrere dal 1^ agosto 2017;
•    Estensione della definizione agevolata anche ai carichi iscritti a ruolo fino al 30 settembre 2017. La precedente “rottamazione” era limitata alle iscrizioni a ruolo dal 1^ gennaio 2000 al  31 dicembre 2016; 
•    Per ottenere questa nuova “rottamazione” è necessario presentare l’istanza all’Agente della Riscossione entro il 15 maggio 2018 e pagare le somme dovute in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Un’altra misura che, così come previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge 148, contribuirà al recupero delle somme necessarie per evitare l’aumento dell’IVA, è l’estensione, a decorrere dal 1^ gennaio 2018, dello “split payment” (scissione dei pagamenti) a tutte le società controllate dalla P.A. 
Questo particolare sistema di applicazione dell’IVA nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni è stato istituito al fine limitare l’evasione dell’imposta, evitando al fornitore di addebitare e riscuotere per rivalsa l’IVA sulle operazioni da lui effettuate,  facendo carico all’Ente pubblico, cessionario o committente, l’onere di applicare l’imposta e di versarla all’Erario. Attualmente questo particolare meccanismo è previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Sarà esteso agli enti pubblici economici, compresi quelli regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

Queste sono le più importanti misure fiscali contenute nel decreto legge 148 pubblicato lo scorso 16 Ottobre
. È probabile, comunque, che in sede di conversione dello stesso decreto o con qualche altro prossimo provvedimento collegato alla legge di stabilità per l’anno prossimo, verrà estesa anche la possibilità della definizione delle liti pendenti (attualmente sono comprese solo le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 ed è parte l’Agenzia delle Entrate), magari aggiustandone il tiro per adeguare il costo della definizione allo stato del giudizio al momento in cui si decide di fermare la lite, nonchè estendendo l’adempimento della fattura elettronica anche nei rapporti diversi da quelli con la Pubblica Amministrazione.

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