Stop a eolico in aree non idonee, la Regione firma provvedimento - QdS

Stop a eolico in aree non idonee, la Regione firma provvedimento

Rosario Battiato

Stop a eolico in aree non idonee, la Regione firma provvedimento

venerdì 27 Ottobre 2017

Il decreto presidenziale stabilisce i criteri di idoneità dei siti in cui vengono messe in opera le pale. Oltre 120 aree selezionate e diverse altre zone vincolate dal rischio idrogeologico

PALERMO – Per limitare l’eolico adesso c’è anche il decreto presidenziale. Lo scorso 10 ottobre il presidente Crocetta ha firmato il provvedimento relativo ai criteri di definizione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Un atto che fa seguito all’approvazione in Giunta, che risale allo scorso 18 settembre, dello schema di decreto in materia, basato su quanto predisposto dall’articolo 1 della lr del 20 novembre 2015, e che prosegue un percorso lungo ormai due anni.
I limiti si riferiscono a quegli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e di potenza non superiore a 20 kW. Per questi ultimi sono individuate le “aree non idonee” all’installazione in quanto “caratterizzate – si legge nel decreto – da particolare ed incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell’ambiente e del paesaggio ed in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento”. Inoltre sono individuate anche le aree “oggetto di particolare attenzione” all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nelle quali, a causa della loro “sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell’ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio”.
In generale non si possono realizzare impianti eolici della portata stabilita nel decreto nelle aree che il Pai (piano di assetto idrogeologico) ha mappato a pericolosità “molto elevata” ed “elevata”. Limitazioni sono previste anche per i beni paesaggistici, le aree e i parchi archeologici e i boschi e le aree di particolare pregio ambientale. Quest’ultimo settore include i siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione, important bird areas, rete ecologica siciliana, siti ramsar (le zone umide), oasi di protezione e rifugio della fauna, geositi, parchi regionali e nazionali. le aree di particolare attenzione paesaggistica. Limitazioni sono previste anche nelle aree che presentano vulnerabilità ambientali con vincolo idrogeologico e quelle di particolare attenzione ambientale. Un capitolo a parte è dedicato alle aree di particolare attenzione caratterizzate da pericolosità idrogeologica e morfologica e poi ancora a quelle di particolare attenzione paesaggistica.
Protezione accordata anche alle aree di pregio agricolo e beneficiare di contribuzioni e alle aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione. In queste zone si realizzano, ad esempio, produzioni biologiche, produzioni doc (denominazione origine controllata) e docg (denominazione di origine controllata e garantita), dop (denominazione di origine protetta), igp (indicazione geografica protetta), stg (specialità tradizionale garantita) e tradizionali.
Ci possono essere delle variazioni sul tema: il provvedimento prevede che alcune tipologie di impianti possono essere realizzati nelle aree individuate dal Pai a pericolosità media, moderata e bassa se corredati da adeguato studio geologico-geotecnico.
L’elenco dei siti e dei beni vincolati si trova in allegato al decreto e comprende circa 120 siti differenti in continuo aggiornamento.

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