L'Iva addebitata in eccesso si può detrarre "in buona fede" - QdS

L’Iva addebitata in eccesso si può detrarre “in buona fede”

Salvatore Forastieri

L’Iva addebitata in eccesso si può detrarre “in buona fede”

mercoledì 14 Marzo 2018

La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n.471 del 1997. Se l’imposta applicata in più dal cedente o prestatore non è finalizzata a obiettivi fraudolenti 

ROMA – La normativa fiscale, come è noto, è molto complicata e, talvolta, mette in difficoltà comuni contribuenti ed addetti ai lavori che temono che il loro comportamento possa essere diverso dall’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria,
Accade pure che il contribuente, magari a causa delle difficoltà interpretative delle disposizioni, applichi l’imposta in misura maggiore a quella prevista, indicando un’aliquota più alta, oppure facendo pagare l’Iva pur trattandosi di operazione esente, non imponibile o non soggetta.
 
Un comportamento, quest’ultimo, che nella maggior parte dei casi non è finalizzato all’evasione, bensì ad evitare il rischio che l’Amministrazione Finanziaria, seguendo un’interpretazione diversa da quella adottata dal contribuente, possa pretendere un maggiore ammontare d’Iva con le conseguenti sanzioni.
 
Un comportamento che si riteneva privo di conseguenze, principalmente nella convinzione che la maggiore imposta, in definitiva, non avrebbe gravato sul cessionario o committente quando quest’ultimo, soggetto passivo Iva, aveva la possibilità di portarla in detrazione.
 
L’Amministrazione Finanziaria, ed anche la giurisprudenza comunitaria, tuttavia, non hanno mai considerato corretta tale interpretazione. Si sono sempre adeguate a quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea con la Sentenza “Genius Holding”, Causa C-342/87 del 13/12/1989, secondo la quale la detrazione è ammessa solo quando l’imposta è dovuta e la sua rivalsa obbligatoria.
 
Le conseguenze, però, sono state veramente aberranti, visto che gli Uffici hanno recuperato l’Iva pagata in più dal cessionario o committente sulla fattura emessa dal cedente o prestatore, considerata illegittimamente detratta, applicando sia gli interessi, sia la sanzione amministrativa nella misura del 90%.
 
In pratica, è prevalso il criterio che privilegia la tesi più formalistica e cautelativa (per l’Amministrazione), senza tener conto delle indicazione della stessa Corte di Giustizia europea che prevede che le sanzioni devono essere sempre proporzionate all’effettiva gravità del comportamento omissivo del contribuente.
 
Per la verità, proprio in ossequio a tale principio della Corte Europea, erano già state modificate le sanzioni per erronea applicazione dell’Iva in presenza di operazioni soggette al “reverse-charge”, derubricando la violazione da sostanziale a formale e punendola, quando viene esclusa la mala fede, con una sanzione in misura fissa (da 500 a 20.000 Euro).
 
Un’ipotesi molto simile a quella precedentemente citata, ossia a quella in cui, per mero errore, viene applicata un’imposta in misura superiore a quella prevista e per la quale, come si è detto, gli uffici hanno sempre applicato la sanzione corrispondente a quella prevista per l’evasione vera e propria.
 
Chi scrive, più volte ha segnalato tale situazione, ritenendo il comportamento degli uffici, ed anche la disposizione alla quale gli stessi uffici intendevano attenersi, non solo ingiusti, ma anche in contrasto con i principi della Corte Europea che vieta l’applicazione di sanzioni non proporzionate alla gravità della violazione commessa.
 
è stata accolta con grandissimo piacere, pertanto, la modifica, apportata dalla Legge di Bilancio 2018, della disposizione contenuta nell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n.471 del 1997 la quale, a partire dal 1° Gennaio 2018, equiparando le ipotesi derivanti dall’applicazione di un’imposta in misura superiore a quella dovuta ai casi di violazione del regime del reverse charge, stabilisce che “Chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.
 
Quindi, dall’inizio di quest’anno, se l’imposta addebitata in più dal cedente o prestatore non è finalizzata al raggiungimento di obiettivi fraudolenti, è detraibile dal cessionario o committente “in buona fede”.
 
Il nostro Legislatore, tuttavia, sicuramente nell’intento di non discostarsi dalle direttive comunitarie, ha previsto soltanto l’applicazione di una sanzione in misura fissa, giustificata dalla natura “formale” della violazione, che va da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 10.000.
Questa volta, l’appello è stato accolto.
 
Salvatore Forastieri
Garante del Contribuente per la Sicilia

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