Cantieri di lavoro, 70 milioni di euro per 375 Comuni siciliani - QdS

Cantieri di lavoro, 70 milioni di euro per 375 Comuni siciliani

Michele Giuliano

Cantieri di lavoro, 70 milioni di euro per 375 Comuni siciliani

martedì 17 Aprile 2018

Coglie nel segno l’appello dell’assessore regionale: alla fine solo 15 le Pa che restano fuori. Non hanno presentato istanze, tra gli altri, Siracusa, Taormina e Sciacca 

PALERMO – Inizialmente un Comune su tre in Sicilia aveva deciso di snobbare i cantieri lavoro. Poi il “richiamo” dell’assessorato regionale al Lavoro, con conseguente slittamento dei termini, evidentemente ha colto nel segno. Alla fine sono appena 15 su 390 i Comuni che hanno deciso di non presentare alcuna istanza.
 
Secondo quanto pubblicato con due distinte note dell’assessorato al Lavoro non hanno inoltrato la documentazione i Comuni di: Canicattini, Sciacca e Burgio della provincia di Agrigento; Mazzarino della provincia di Caltanissetta; Gravina di Catania e Motta Sant’Anastasia della provincia di Catania; Forza D’Agrò, Leni, Militello Rosmarino e Taormina della provincia di Messina; Palazzo Adriano e Borgetto della provincia di Palermo; ed infine Siracusa.
 

 
L’assessore regionale al Lavoro Mariella Ippolito aveva parlato di “opportunità” che rischiavano di perdersi, con l’obiettivo di poter accedere a tanti soldi da poter investire nelle proprie attività, aiutando le fasce più deboli. L’appello ha funzionato e quindi tutti felici e contenti. O quasi perchè tanti soldi per lavori del genere che non hanno mai realmente inciso per la collettività, se non per i pochi disoccupati senza arte nè parte che ne godono, non possono essere visti di buon occhio dai siciliani laboriosi.
 
Per i cantieri di lavoro sono previsti 50 milioni destinati ai Comuni siciliani con una popolazione fino a 150.000 mila abitanti, mentre venti milioni finanzieranno i cantieri di servizi riservati ai Comuni siciliani per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento o per i quali si è provveduto parzialmente al finanziamento nel 2014 per mancanza di copertura finanziaria. Le somme assegnate saranno specificate in un decreto, mentre con un avviso saranno impartite le istruzioni per la redazione e la presentazione dei progetti esecutivi. Le graduatorie dei beneficiari saranno stilate dai Centri per l’Impiego e dai Comuni, che potranno in questo modo gestire i cantieri lavoro e i cantieri servizi. I cantieri lavoro, o di servizio, sono regolati da una serie di norme.
 
L’ultima novità normativa riguarda l’articolo 5 comma 1, della legge regionale del 27 dicembre 2016, che dispone che, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, le misure che riguardano la malattia, le ferie e l’infortunio sono estese anche ai lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento. Le attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno. Durante i periodi di riposo è comunque corrisposto l’assegno, in modo da non dover rimanere scoperti economicamente. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell’assegno.
 
Sarà comunque possibile per il soggetto utilizzatore concordare con il soggetto che ha avuto necessità personali di assentarsi il recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata tale sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del Comune richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’Inail e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
 
I lavoratori hanno diritto, senza riduzione dell’assegno, al congedo di maternità e di paternità e a quelli impegnati a tempo pieno sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i permessi di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, numero 1204. L’assegno è erogato anche per le assenze di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

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