Cassazione: "Compensi a manager vanno pagati anche se non richiesti" - QdS

Cassazione: “Compensi a manager vanno pagati anche se non richiesti”

Antonino Lo Re

Cassazione: “Compensi a manager vanno pagati anche se non richiesti”

domenica 21 Ottobre 2018

Salvo clausole o rinunce esplicitate nel contratto, altrimenti il mancato sollecito non equivale a rifiuto. È quanto afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza 24139/2018: il diritto al pagamento va garantito sempre

ROMA – Il diritto al compenso di un amministratore, il quale ha svolto questo incarico per una società, deve essere sempre garantito. Il mancato sollecito dei pagamenti non equivale a un rifiuto specifico. La gratuità della mansione può derivare esclusivamente dalla presenza di una clausola apposita contenuta nel contratto o nello statuto della società. è questo quanto afferma la Cassazione nell’ordinanza 24139.
 
La Suprema corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello che ha equiparato l’omessa richiesta del compenso da parte del manager amministratore a una rinuncia vera e propria all’emolumento. La Corte aveva ribaltato la decisione del giudice di primo grado che aveva, invece, riconosciuto il diritto al compenso all’amministratore di una Srl pe il lavoro svolto in un quinquennio.
 
La Corte d’appello aveva basato le proprie conclusioni sul fatto che il manager non aveva mai fatto richiesto di alcun compenso per tutta la durata della sua permanenza nell’azienda e aveva anche omesso di convocare l’assemblea dei soci per deliberare l’indennità che gli spettasse. L’amministratore aveva in seguito preannunciato le proprie dimissioni, poi rassegnate, ma neanche in questo caso era stata avanzata tale richiesta. Solo dopo qualche anno il manager avrebbe chiesto per la prima volta l’accantonamento dei compensi, come previsto dall’art 17 dello Statuto.
 
 
Il manager, avverso alla decisione della Corte d’appello, decise di ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha evidenziato che il mandato di amministratore si presume oneroso e che non vi è nessuna ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato ad una richiesta che l’amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento dell’incarico. Automaticamente, quando l’amministratore di società, accetta tale posizione, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta. Un’eventuale gratuità dell’incarico può procedere, di conseguenza, unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione.
 
La Corte territoriale aveva ravvisato la sussistenza di una rinuncia al compenso da parte dell’amministratore in ragione del suo "comportamento concludente", ma per il configurarsi di questo scenario "occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essa il diritto".
 
Secondo la Cassazione "un comportamento solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita, – recita la sentenza – che sia valida ed efficace, ove in specie si rimarca la regola che le rinunce non si presumono. Un comportamento meramente omissivo risulta, in sé stesso, tutt’altro che inequivoco e anzi, particolarmente ambiguo. Basta pensare che la mera inerzia ben può esprimere una semplice tolleranza del creditore o anche riflettere una situazione di pura disattenzione. Sul piano oggettivo viene, del resto, a imporsi una constatazione comunque decisiva: annettere rilevanza alla mera inerzia del creditore significa, in buona sostanza, ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del diritto".

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017