Fisco, un contenzioso tributario non "blocca" il rimborso Iva - QdS

Fisco, un contenzioso tributario non “blocca” il rimborso Iva

Salvatore Forastieri

Fisco, un contenzioso tributario non “blocca” il rimborso Iva

mercoledì 14 Novembre 2018

Secondo la Cassazione sospensione giustificata solo in caso di emissione di fatture false. L’esistenza di una pendenza non può condizionare la legittima pretesa tributaria

ROMA – Spesso la cautela del fisco è un po’ eccessiva.
Qualche volta, però, la Corte di Cassazione valuta in modo adeguato la questione, come nel caso oggetto della sentenza n. 27784 depositata il 31 ottobre scorso.
 
Il problema affrontato dalla Cassazione ha riguardato, in questo caso, l’eseguibilità, o meno, di un rimborso Iva in presenza di contenzioso non ancora definitivo, seppure con sentenza di primo grado favorevole al contribuente.
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate non era possibile eseguire tale rimborso in quanto a carico del contribuente risultavano alcuni “carichi pendenti”, seppure relativi ad annualità diverse da quella interessata dal rimborso Iva.
 
I Supremi giudici, però, sono stati di diversa opinione, ritenendo che l’unica pendenza che può giustificare la sospensione del rimborso, ai sensi del comma 8 dell’articolo 38 bis del D.P.R. 633/1972, è quella di un procedimento penale tributario per i reati di cui agli articolo 2 e 8 del D. Legislativo 2/3/2000 n.74 (sostanzialmente in caso di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
Più in particolare, secondo i Giudici della Cassazione, “la tutela dell’interesse dello Stato nell’esecuzione del rimborso è affidata a un sistema basato sulla prestazione di garanzie e non è prevista, quindi, alcuna sospensione dello stesso per carichi pendenti”.
 
Il blocco del rimborso Iva a causa di una pendenza tributaria, peraltro, secondo gli stessi Giudici, sarebbe pure in contrasto con le disposizioni comunitarie in quanto metterebbe in pericolo la neutralità dell’imposta rinviando, in maniera generalizzata ed indefinita, la restituzione dell’Iva ai contribuenti legittimi creditori.
 
Nel 2009, addirittura, la stessa Corte, nel 2009, con Sentenza n. 15424, ritenendo l’articolo 38 bis una specie di “sistema chiuso”, basato su un sistema di garanzie, aveva affermato che lo stesso “preclude, pertanto, l’applicazione a detti rimborsi dell’istituto del fermo amministrativo previsto dal R.D. 2440 del 1923, art.69”.
 
Per la verità, l’applicabilità del “fermo amministrativo” previsto dalla citata norma del 1923 non è mai stata esclusa in maniera assoluta.
Tuttavia, un “fermo” basato sull’esistenza di un contenzioso, già “vinto” in primo grado dal contribuente, magari riguardate tributi diversi dall’Iva, appare veramente fuori luogo.
 
Ed a tal fine soccorre anche questa volta la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 20526 del 22/9/2006, ha stato affermato che il fermo amministrativo, sul quale si è soffermato il ministero delle Finanze con la circolare n.19 dell’11/8/1993, può essere applicato, oltre che negli altri casi di crediti erariali elencati nella stessa circolare, solo in presenza di controversie pendenti per le quali non vi sia stata ancora una pronuncia del Giudice Tributario favorevole al contribuente, visto che, così come recita la citata sentenza della Cassazione, “la sentenza che accoglie il ricorso del contribuente e annulla l’atto impositivo priva, sia pure non in via definitiva (non essendosi ancora formato il giudicato) del supporto di un atto amministrativo legittimante la pretesa tributaria, che non può formare oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria. In sostanza viene meno il titolo su cui si fonda la ‘ragione del credito’”.

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