"Verificatori fiscali", quali i tempi di permanenza consentiti in azienda - QdS

“Verificatori fiscali”, quali i tempi di permanenza consentiti in azienda

Salvatore Forastieri

“Verificatori fiscali”, quali i tempi di permanenza consentiti in azienda

martedì 27 Novembre 2018

Trenta giorni “effettivi” per i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o militari della GdF. Non concorrono nella quantificazione i giorni in cui materialmente non sono presenti

ROMA – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24335 del 4 ottobre 2018, ha affermato che il periodo di permanenza dei militari della Guardia di Finanza o dei Funzionari dell’Agenzia della Entrate che effettuano una verifica tributaria nei locali aziendali, periodo fissato ordinariamente dalla legge in trenta giorni, è da intendersi come periodo di permanenza effettiva, nel senso che non concorrono nella quantificazione del detto periodo i giorni in cui i citati verificatori materialmente non accedono nei citati locali.
 
Giova ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della Legge 27 luglio 2000 n.212, ossia lo Statuto dei Diritti del Contribuente, nel testo modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n.70 (Decreto Sviluppo), nel caso di soggetti in contabilità ordinaria, la permanenza degli operatori civili o militari, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità delle operazioni di verifica. Nel caso di soggetti in contabilità semplificata oppure di lavoratori autonomi, il periodo di permanenza è previsto invece in quindici giorni, prorogabile di altri quindici giorni, sempre in caso di motivate esigenza di controllo, e deve essere contenuto nell’arco di non più di un trimestre.
In merito alla disposizione ora citata sono sorti diversi problemi.
 
Intanto, è stato avanzato il sospetto di incostituzionalità della norma nella parte in cui discrimina i soggetti “ordinari” da quelli “semplificati”. Un problema che, comunque, anche in dottrina viene ritenuto non esistente, ritenendo tale diverso trattamento una legittima scelta discrezionale del Legislatore in relazione alla diversa tipologia di contribuente e diverse difficoltà operative nell’esecuzione del controllo fiscale.
 
Altro problema, sicuramente più importante e più dibattuto del primo, è quello del carattere, perentorio o ordinatorio, del termine di permanenza nei locali aziendali previsto dalla legge. In questo caso, specialmente la giurisprudenza di Cassazione (cfr. Sentenze n. 17002 del 2012 e n. 26732 del 29/11/2013), ha ritenuto che il termine di permanenza degli operatori civili e militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è un termine “ordinatorio” e non “perentorio”, con la conseguenza che il suo superamento non può inficiare le prove assunte nel corso della verifica, specialmente in considerazione del fatto che nessuna disposizione legislativa prevede la sanzione della nullità degli atti compiuti dopo lo scadere del termine precedentemente citato.
 
Il terzo problema è quello se il periodo di trenta giorni (per i soggetti in contabilità ordinaria) o di 15 giorni (per i contribuenti in contabilità semplificata) sia da considerare al netto dei giorni in cui gli operatori non lavorano nei locali aziendali, ovvero sia da considerare al lordo di tali giornate, cioè contando i giorni di “permanenza partendo dalla data del primo accesso, fino alla data della conclusione delle operazioni di controllo”, contando solo le giornate lavorative (escluso i festivi), ma includendo anche i giorni “lavorati” fuori dalla sede aziendale. Un problema che, come già detto, è stato risolto con la recente Sentenza della Cassazione, secondo la quale la permanenza dei verificatori, ai fini del computo dei giorni consentiti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, è da considerare come presenza effettiva, senza contare qualunque altro periodo di tempo in cui nessuna operazione di controllo viene materialmente eseguita nei locali del contribuente.
 
Torma utile ricordare, comunque, che, ai sensi del sesto comma del copra citato articolo 12 della legge 212/2000, Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può’ rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del medesimo Statuto.

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